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Passaggio di ruolo: anno di prova a prescindere dal grado di istruzione richiesto

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In qualsiasi grado di istruzione si ottiene il passaggio di ruolo si deve svolgere l’anno di prova. Nessun esonero per il docente che passa dal II grado al I grado

Una lettrice ci scrive:

“Mi è chiaro che, se si è di ruolo nella secondaria inferiore, si può chiedere il passaggio di ruolo alla secondaria superiore, avendo ovviamente l’abilitazione per insegnarvi, e si deve ripetere una sorta di anno di prova , perché trattasi di grado più alto di istruzione. Vorrei sapere se il passaggio inverso (dalla secondaria superiore a quella inferiore) funzioni allo stesso modo o meno, se sia richiesto anche in questo caso un ulteriore anno di prova, pur avendolo già affrontato nel grado superiore”

Il docente che ottiene il passaggio di ruolo è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza nel nuovo grado di titolarità

Quale normativa lo prevede

La disposizione normativa che lo prevede, stabilendo la novità rispetto al passato per quanto riguarda il passaggio di ruolo, è il DM n.850/2015, dove tra i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova e formazione vi sono coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, come indicato nell’art.2 comma 1:

“Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo”

Disposizione valida per qualsiasi grado richiesto

Tale obbligo deve essere rispettato da tutti i docenti a prescindere dal grado di istruzione di provenienza e dal grado richiesto

Sono tenuti a svolgere l’anno di prova sia i docenti che ottengono il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria, sia coloro che ottengono il movimento inverso dalla Secondaria alla Primaria.

Nel caso indicato dal nostro lettore non ha alcuna influenza il fatto che la provenienza sia la Secondaria II grado  e si ottenga il passaggio nella Secondaria I grado.  Come detto sopra, infatti, dovranno svolgere l’anno di prova sia coloro che si spostano dal I grado al II grado che coloro che passano dal II grado al I grado

Ci sono eccezioni?

L’unica eccezione è rappresentata dai docenti che ritornano in un grado di istruzione dove hanno già svolto l’anno di prova e, in questo caso, non devono ripeterlo in quanto il periodo di prova si sostiene una sola volta per ogni ordine di scuola.

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