Part time, in pubblicazione gli elenchi. Il contratto

Di Lalla
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Lalla – Avvertiamo i docenti a tempo indeterminato che entro il 15 marzo 2013 hanno richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o la variazione della tipologia, o il rientro a tempo pieno con effetto dal 1° settembre 2013, che gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli esiti della richiesta.

Lalla – Avvertiamo i docenti a tempo indeterminato che entro il 15 marzo 2013 hanno richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o la variazione della tipologia, o il rientro a tempo pieno con effetto dal 1° settembre 2013, che gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli esiti della richiesta.

Ricordiamo che le richieste possono essere soddisfatte all’interno del 25% della dotazione organica provinciale, come previsto dall’art. 6 dell’O.M. 22 luglio 1997, n 446.

Il part time avrà la durata di due anni scolastici a partire dal 1 settembre 2013. Al termine di questo periodo la domanda sarà automaticamente rinnovata, pertanto se si desidera rientrare a tempo pieno sarà necessario comunicarlo con apposita istanza all’Amministrazione.

RETRIBUZIONE

Al docente saranno corrisposti gli emolumenti in misura proporzionale alle ore di servizio.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni

FERIE

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno
Al fine di stabilire l’entità delle ferie spettanti al dipendente, assume esclusivamente rilievo il numero delle giornate (e non delle ore) lavorative prestate.
Il numero di giorni di festività soppresse è pari a quello dei lavoratori a tempo pieno

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
Il docente è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge

Segnaliamo la risposta dell’ USR Veneto relativamente al monte ore delle attività funzionali, ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 2006/09, addebitabili ai docenti con contratto di lavoro part-time.
La risposta contiene delle indicazioni precise:

  • la quantità di debito orario cui è tenuto il docente part-time dovrà essere determinata in misura proporzionale all’orario stabilito.
  • dovranno essere adottate, dalle Istituzioni scolastiche soluzioni organizzative che consentano al docente part-time di partecipare a quelle attività collegiali valutate indispensabili.
  • Il Dirigente Scolastico dovrà fornire al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo.

PART TIME E LEGGE 104/92

Il docente in regime di part time può beneficiare dei tre giorni di permesso mensile previsto dalla legge 104/92?
Non ci sono limitazioni per i docenti che usufruiscono del part time orizzontale (riduzione oraria per tutti i giorni della settimana), mentre per il part time verticale la fruizione è limitata ad alcuni giorni della settimana. La circolare INPS del 22 luglio 2000 ha disposto che:
"il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente .
Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”).
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso"

PART TIME E CONGEDI PARENTALI

Per il part time orizzontale la questione non si pone, perchè si ha diritto a congedi e permessi nella stessa misura del personale a tempo pieno.
Per il part time verticale possiamo fare riferimento agli Orientamenti Applicati dell’ARAN per altri Comparti. Secondo tali orientamenti le assenze dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto.
In assenza di un Orientamento per la scuola e poiché nel CCNL 2007 non vi è una disposizione che regoli il caso, al docente a part time verticale si dovrebbero calcolare solo i giorni in cui presta l’attività lavorativa e non tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto, tenendo anche conto che il docente in questione non sarebbe tenuto ad altre attività nei giorni in cui non presta servizio.

PART TIME E ALTRO LAVORO

Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta confermato, per il docente, il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne quelli per cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicitamente l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a condizione che questa sia stata effettivamente rilasciata
E’ invece consentito svolgere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:
– l’orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;
– si comunichi entro 15 giorni al Capo d’ istituto il successivo inizio della seconda attività;
– che la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio nell’ Amministrazione di appartenenza e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

PART TIME E SOVRANNUMERO

I docenti in part – time mantengono la titolarità presso la sede di servizio, a meno che non partecipino volontariamente alle procedure di mobilità.
Nell’ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all’organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l’assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.

PART TIME ED ESAME DI STATO

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale

  • possono essere designati commissari interni negli Esami di stato
  • hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda in qualità di commissari esterni

Qualora siano nominati, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l’orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno. In questo caso competono la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa.

MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualora durante il periodo di vigenza del contratto si rendesse necessaria una variazione di orario di servizio, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative della scuola, si procederà alla modifica del contratto

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