Paritarie ecclesiastiche, niente Ici solo se attività gratuita o quasi. Sentenza

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Lo svolgere un’attività didattica non è stato sufficiente per alcune suore di Livorno a convalidare l’esenzione dell’Ici sull’immobile destinato a questo scopo.

Gli enti ecclesiastici possono essere esenti dal pagamento dell’Ici se ricorrono alcune caratteristiche. Una di queste, per esempio, è se l’immobile è destinato a ospitare attività didattica prestata a titolo gratuito o dietro versamento di un prezzo simbolico.

La sezione tributaria della Cassazione ha anche invitato, con l’ordinanza 10288/2019, i giudici tributari a esaminare con attenzione le cause ancora pendenti per evitare l’esenzione illegittima alla luce di quanto espresso dalla Corte di giustizia europea sull’obbligo del recupero degli importi dovuti allo Stato.

La sentenza della Cassazione è l’epilogo di una vertenza avente per oggetto il mancato versamento dell’Ici dal 2004 al 2009 da parte di un istituto di suore di Livorno sulla sede di una scuola materna paritaria.

Le religiose avevano impugnato l’avviso di accertamento inviato loro per il recupero dell’Ici mai versata nei sei anni sopra citati. L’istituto religioso riteneva di possedere i requisiti validi per l’esenzione ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera i) del Dlgs 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali). Il comune di Livorno, invece, era di tutt’altro avviso: era mancante il carattere non commerciale dell’attività svolta.

A creare uno stato di incertezza sono stati gli interventi normativi (e circolari ministeriali) sull’interpretazione della natura commerciale dell’attività. Tale incertezze sono state fugate in ambito europeo con la Decisione 2013/284 della Commissione e in seguito con la sentenza 2018 C-622/16 emessa il 6 novembre dalla Corte di giustizia con cui viene imposto allo Stato il recupero dell’imposta non versata.

Secondo le Istituzioni europee l’esenzione dell’Ici è prevista solo per gli immobili dove vengono svolte “attività a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico“. Se non ricorre tale condizione, l’esenzione è considerata aiuto di stato.

Come spiega il Sole 24 Ore, “Per l’esecutivo di Bruxelles, nello specifico, anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica in concomitanza con l’attività di finalità sociale, assumendo rilievo determinante ai fini dell’esenzione solo la gratuità della prestazione. Secondo la decisione, inoltre, i criteri indicati dallo Stato per l’interpretazione del requisito della commercialità dell’attività – quali standard di insegnamento, non discriminazione e reinvestimento degli avanzi di gestione – non escludono la natura economica dell’attività didattica svolta“.

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