Parità e sostegno ai disabili: un connubio difficile

Di Lalla
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Giulia Boffa – Quando si parla di scuole paritarie spesso si evocano alle mente scuole molto costose che offrono servizi e metodi di insegnamento superiori alle scuola statale, servizi che vengono erogati meglio visto che si dispone di maggiori entrate dovute alle rette, spesso salate, che chi si iscrive è chiamato a corrispondere. Ma allora come mai molte scuole private alla richiesta dei genitori di iscrivere un figlio disabile rispondono "Lo mandi alla statale signora, là sono organizzati: le dico che è meglio"? Qual è il rapporto tra disabilità e scuola privata?

Giulia Boffa – Quando si parla di scuole paritarie spesso si evocano alle mente scuole molto costose che offrono servizi e metodi di insegnamento superiori alle scuola statale, servizi che vengono erogati meglio visto che si dispone di maggiori entrate dovute alle rette, spesso salate, che chi si iscrive è chiamato a corrispondere. Ma allora come mai molte scuole private alla richiesta dei genitori di iscrivere un figlio disabile rispondono "Lo mandi alla statale signora, là sono organizzati: le dico che è meglio"? Qual è il rapporto tra disabilità e scuola privata?

Per rispondere a tale domanda rivolgiamoci alla legge, precisamente la 62 del marzo 2000 relativa alla parità scolastica e al diritto allo studio e all’istruzione.

Un testo che parla di diritti, ma riporta anche un lungo elenco di requisiti ai quali attenersi e che sono fondamentali per potersi fregiare dello status di scuola "paritaria": fra questi, l’obbligo dell’applicazione delle norme in vigore sull’inserimento degli studenti con disabilità e l’utilizzo di personale docente abilitato. Una normativa sugli obblighi, oltre che sulle prerogative, dei quali le scuole paritarie sono investite, che cita testualmente:"il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che queste seconde – a partire dalla scuola per l’infanzia – "corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie" e sono caratterizzate da alcuni "requisiti di qualità ed efficacia". La legge assicura alle paritarie "Piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico", fermo restando che "l’insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione". Detto che "il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso" e che "non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa", le scuole paritarie – afferma il testo di legge – "svolgendo un servizio pubblico accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap".

A termini di legge, la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti. Le scuole devono possedere una serie di requisiti, ad iniziare da un "progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione, un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, l’attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci".
E’ necessaria poi "la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare".

Deve essere garantita "l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio" e "l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta – cioè – la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe".

Inoltre, l’utilizzo di "personale docente fornito del titolo di abilitazione" e di "contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore" (ma, "in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive", le scuole "possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti").

La legge sulla parità quindi parla chiaro, anzi chiarissimo: le scuole paritarie sono "pari " alle statali e devono accettare l’iscrizione di tutti coloro che la richiedono , devono avere i locali e le attrezzature didattiche adeguate al tipo di scuola e di conseguenza all’età degli alunni, anche dei disabili come vedremo più avanti.

Che cosa succede o dovrebbe succedere se una scuola paritaria, invece, invita l’alunno disabile ad iscriversi altrove?
La risposta ci viene da un decreto ministeriale recente (il n° 83) firmato dal ministro Mariastella Gelmini il 10 ottobre 2008, le cui linee guida sono altrettanto chiare e ricordano che "il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti", impegnando "le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione delle finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola". Ivi compreso, evidentemente, il principio dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Il testo prevede che al momento in cui una scuola chiede il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare sotto la proprio responsabilità "l’impegno ad accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che intende frequentare e non abbia un’età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici". In particolare, il gestore deve dichiarare anche "l’impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio". Alla domanda di riconoscimento – specifica il documento – deve essere allegata anche la documentazione che attesta il numero degli alunni iscritti (o previsti) in ciascuna classe e sezione, "inclusi gli alunni con disabilità, con relativa documentazione specifica".

Inoltre per il solo fatto di aver deciso di fruire della legge sulla parità, devono garantire il diritto allo studio , sono responsabili dell’eliminazione delle barriere architettoniche e dell’uso di personale ausiliario per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni disabili. Il trasporto scolastico deve essere garantito, su richiesta della scuola agli enti locali, sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio scolastico, mentre riguardo ai costi i genitori non dovrebbero pagare niente di aggiuntivo rispetto alla retta standard sostenuta da tutti gli alunni della scuola. Per la formazione delle classi, le paritarie dovrebbero infine uniformarsi alla normativa riguardante la scuola pubblica, anche se sono in particolare gli aspetti del numero massimo di alunni per classe, dell’assegnazione dei docenti per il sostegno e dell’assistenza igienica agli alunni da parte dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche i punti deboli più diffusi sul territorio.

Quindi l’obbligo delle scuole paritarie nei confronti dei disabili è ben chiaro e la scuola è sottoposta alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti per ottenere e mantenere la parità da parte dell’ Ufficio scolastico regionale.
A questo stesso ufficio, una volta ottenuto lo status di "paritaria", i gestori delle scuole dovranno dichiarare di anno in anno "la permanenza del possesso dei requisiti richiesti". Se però l’Ufficio scolastico regionale accerta a seguito di una sua verifica ispettiva che esiste una "carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti di legge" – se cioè viene dimostrato che le norme in materia di inserimento scolastico non vengono rispettate – la scuola viene invitata a ritornare nella legalità entro il termine di 30 giorni. Se ciò non accade "l’Ufficio scolastico regionale provvede alla revoca della parità", che ha sempre effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è disposta. Per la revoca dello status di scuola paritaria è sufficiente la "perdita anche di uno solo dei requisiti" previsti dalla normativa.
Quindi una legge molto severa.

Ma che cosa spinge una scuola paritaria a rischiare una denuncia all’USR con conseguente perdita gravissima di parità e tutto quello che comporta , pur di non avere tra i suoi alunni dei ragazzi disabili?
Strano a dirsi per una scuola a pagamento e finanziata dallo Stato, ma sono i soldi, i soldi dello stipendio dell’insegnante di sostegno.
Il punto è : "Chi lo paga?".
Lo Stato copre solo una quota limitata di ore: tutte le altre sono a carico della scuola. Infatti le norme prevedono che venga erogato alle scuole un contributo pubblico annuale per coprire le spese del sostegno, ma gli importi di tali contributi specifici sono talmente bassi da essere insufficienti al bisogno.
Il finanziamento del ministero quest’anno è stato di 5 milioni di euro, che ripartito per i circa 5500 alunni disabili che frequentano le paritarie equivale ad un contributo annuo di circa 900 euro per alunno. Per la scuola primaria paritaria non parificata il contributo ammonta a circa 1500 euro annui ad alunno e per la secondaria a circa 2200 euro annui: cifre chiaramente insufficienti a garantire un sostegno continuato durante tutto l’anno.

E gli istituti tendono a "scaricare" questo costo sui genitori, che spesso si sentono dire: "Il sostegno lo pagate voi",anche se la normativa prevede che nessun costo aggiuntivo debba essere a carico dei genitori, come detta il decreto ministeriale n.83.

I genitori possono però avvalersi di qualche piccolo aiuto, anzitutto dei contributi statali e regionali assegnati direttamente alla famiglia e previsti dallo stesso ministero dell’Istruzione, che di tanto in tanto eroga contributi aggiuntivi di cui beneficiano, con gli altri, anche gli alunni con disabilità: è il caso del contributo di 8 milioni di euro per l’adempimento dei due anni di obbligo delle secondarie di secondo grado o, sul versante delle famiglie, del contributo economico previsto dalla legge 266/05 e spettante ai genitori che iscrivono i figli alla scuola paritaria del primo e del secondo ciclo, purchè il reddito familiare non superi i 50 mila euro. Poi ci sono sponsor privati, feste o spettacoli di beneficienza (il classico fund raising) che ha il preciso scopo di "devolvere" il ricavato al pagamento dell’insegnante di sostegno, oppure attraverso donazioni di privati, peraltro rarissime.

Poi – per le sole scuole cattoliche cioè le paritarie parificate, che hanno una convenzione speciale con il MIUR – c’è anche l’otto per mille: alcune diocesi, infatti, hanno costituito un fondo per l’integrazione scolastica, ricavato proprio dall’otto per mille, al quale i dirigenti scolastici di tali scuole possono chiedere di accedere per pagare in parte le spese dell’insegnante di sostegno.

Allora, in mezzo a tanta "miseria", all’invito che ci rivolge gentilmente il gestore della scuola quando chiediamo l’iscrizione di nostro figlio "Lo mandi alla statale signora, là sono organizzati: le dico che è meglio" che cosa rispondiamo? Accettiamo la negazione di un diritto o andiamo alla statale che tanto lì "è meglio"?

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