Parere Funzione Pubblica in materia di cumulo permessi art. 33 L. 104/92

Di Lalla
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red – Parere n. 44274 emanato il 5 novembre 2012 dalla Funzione Pubblica sul riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della I. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.

red – Parere n. 44274 emanato il 5 novembre 2012 dalla Funzione Pubblica sul riconoscimento dei benefici ex art. 33, comma 3, della I. n. 104 del 1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.

La normativa, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.

La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex I. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro.

Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.

Il parere

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