Otto anni di supplenze e il giudice del Lavoro di Trani decide per il ruolo

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Giulia Boffa – Una precaria barese di matematica e fisica ha presentato ricorso al MIUR dopo otto anni di supplenze per diventare di ruolo e il giudice del Lavoro di Trani, Antonietta La Notte Chirone, le ha dato ragione. 

Giulia Boffa – Una precaria barese di matematica e fisica ha presentato ricorso al MIUR dopo otto anni di supplenze per diventare di ruolo e il giudice del Lavoro di Trani, Antonietta La Notte Chirone, le ha dato ragione. 

 
«La grande innovazione giuridica di questa sentenza – sottolinea l’avvocato della prof, Saverio Macchia – è infatti la conversione dei contratti a tempo determinato dei precari in contratto a tempo indeterminato anche nel settore del pubblico impiego, laddove finora era esclusa e limitata al settore privato».
 
Il ministero della Pubblica istruzione probabilmente non eseguirà la sentenza in favore dell’insegnante barese, così come ordinato dal giudice del Lavoro di Trani e presenterà ricorso in Appello.
 
Il ricorso è stato presentato dopo che l’insegnante aveva diffidato e messo in mora il ministero nel 2011 ed è fondato sul superamento dei 36 mesi di servizio anche non continuativi presso lo stesso datore di lavoro, come stabilisce il decreto legislativo 368/2001 per il periodo fino al settembre 2009.
 
Inoltre per l’ordinamento giuridico italiano vale la regola in base alla quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la regola dei rapporti lavorativi, mentre invece il contratto a tempo determinato è l’eccezione. In questo campo è intervenuta anche la Corte europea, le cui direttive sono state recepite dal decreto legislativo 368 del 2001 in modo da evitare che il lavoratore possa rimanere «precario a vita», fissando un arco temporale oltre il quale «il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato», indipendentemente dalla legittimità o meno del termine.
 
Nel ricorso si è ribadito che «La massiccia reiterazione della contrattazione a termine cela in realtà un vero e proprio utilizzo illecito e comunque illegittimo ed abusivo dei rapporti di lavoro a termine successivi, rivelando un comportamento quanto mai spregiudicato da parte della pubblica amministrazione, in questo caso di quella scolastica». 
 
Il giudice ha pertanto dichiarato la nullità di tutti i contratti a termine sottoscritti tra le parti dal 2004 al giugno scorso ed ha ordinato al ministero di riammettere immediatamente in servizio l’insegnante «con conseguente ricostruzione della carriera ai fini pensionistici, previdenziali, di anzianità e retributivi e di risarcirle il danno in misura pari a un’indennità onnicomprensiva di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, maggiorata degli accessori di legge».

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