Organico potenziamento 2017/18: necessari correttivi per evitare docenti “tappabuchi”

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La legge 107 ha introdotto importanti novità e radicali cambiamenti per la Scuola italiana e uno di questi riguarda gli organici delle diverse istituzioni scolastiche.

A decorrere dal corrente anno scolastico 2016/17, infatti, non si parla più soltanto di organico di diritto e organico di fatto, ma si parla di organico dell’autonomia.

L’obiettivo ministeriale è, anzi, quello di superare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, come viene indicato nella nota ministeriale n.2805 del 11/12/2015 avente come oggetto “Orientamenti per l’elaborazione del PTOF”. Nella nota citata, infatti, si legge: “ l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze organizzative, didattiche e progettuali, diventerà uno strumento ineludibile per garantire l’attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà di superare la tradizionale divaricazione tra organico di diritto e organico di fatto che ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente”

L’organico dell’autonomia viene istituito dal comma 5 della legge 107:

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, e’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”

Le istituzioni scolastiche dovranno perseguire, quindi, in base al comma 63, le finalità previste dalla legge 107 nei commi da 1 a 4 attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.

La decorrenza temporale, come stabilito nel comma 64, è il corrente anno scolastico 2016/17:

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale ………… e’ determinato l’organico dell’autonomia su base regionale“

Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia viene individuato da ciascuna istituzione scolastica in funzione dell’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal MIUR nel comma 7 della legge 107, dalla lettera a) alla lettera s).

La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell’organico dell’autonomia, vengono effettuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che le singole istituzioni scolastiche, in base al comma 12, devono predisporre entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, con la possibilità di aggiornarlo annualmente.

Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità’ culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Tra le altre cose, indica gli insegnamenti e le discipline che rientrano nel curriculum della scuola, tali da coprire, come recita il comma 13 della legge 107:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti delle singole scuole nel mese di ottobre 2015 per il corrente anno scolastico 2016/17 e approvato dal Consiglio di istituto, contiene, quindi, le precise richieste inerenti il fabbisogno dei posti di potenziamento dell’offerta formativa.

Le singole istituzioni scolastiche, in altri termini, con il PTOF hanno formulato richieste dettagliate e specifiche per l’attivazione e concessione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali, di posti dell’organico di potenziamento relativi a precise e specifiche discipline e classi di concorso.

Nella maggior parte dei casi queste richieste sono state disattese e sono poche le scuole che hanno avuto un positivo riscontro anche solo parziale. Molte scuole, infatti, si sono viste attribuire posti nell’organico di potenziamento per classi di concorso non richieste o addirittura non esistenti nell’organico dell’istituzione scolastica.

I docenti che si trovano in questa situazione, assegnati nell’organico di potenziamento, in seguito a trasferimento con titolarità nella scuola o in seguito a chiamata diretta con titolarità nell’ambito territoriale, non hanno e non possono avere la garanzia che la “loro cattedra” sarà confermata nel successivo PTOF, quindi nel successivo triennio, proprio perché sono titolari di classe di concorso che non rientra nelle discipline insegnate nella scuola in cui prestano servizio.

Quanto stabilisce il comma 13 della legge 107, in relazione al ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, che hanno il compito di verificare che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al MIUR gli esiti della verifica, rappresenta, quindi, una sorta di autorizzazione alla creazione in organico di posti necessari per rispettare i limiti quantitativi delle cattedre e i limiti di spesa stabiliti a priori a livello ministeriale a prescindere dalle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.

La creazione di un organico di potenziamento spesso finalizzato alla creazione di cattedre utili per le immissioni in ruolo, ma non sempre funzionale alle esigenze didattiche e formative delle diverse istituzioni scolastiche, quindi non sempre di facile impiego per il reale ampliamento dell’offerta formativa in quelle scuole dove specifiche discipline, alle quali sono stati attribuiti i posti di potenziamento, non rientrano nelle materie di insegnamento e di studio, ha “consentito” in qualche modo l’utilizzo dei docenti coinvolti in modo a dir poco “fantasioso” da parte dei dirigenti scolastici.

Sono tante, infatti, le segnalazioni arrivate in redazione sull’utilizzo improprio dei docenti assegnati al potenziamento nelle scuole, dalle quali si desume che molti docenti, direi troppi, vengono utilizzati quasi esclusivamente come “tappabuchi” in sostituzione dei colleghi assenti, a prescindere dalla materia di insegnamento e, quindi, senza tener conto della loro specializzazione e senza valorizzare, in tal modo, la loro professionalità. I vari dirigenti scolastici che hanno optato per tale utilizzo dei docenti di potenziamento hanno preso in considerazione solo parzialmente il comma 83 della legge 107 dove si legge:

Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.

Non hanno, infatti, tenuto conto della premessa inserita nel succitato comma, che indica la priorità nel perseguimento degli obiettivi indicati nel comma 7, come precedentemente citato, stabilendo automaticamente secondaria la possibilità di impiego dei docenti per la copertura di supplenze brevi. Ciò che, invece, i dirigenti scolastici interessati hanno ritenuto prioritario è proprio l’utilizzo dei docenti per sostituire colleghi assenti con supplenze temporanee fino a 10 giorni, a discapito sia degli stessi docenti che degli studenti, come evidenziato nel nostro articolo.

La gestione dell’organico di potenziamento, nella maggior parte dei casi, risulta, quindi, poco funzionale alle reali esigenze formative delle diverse istituzioni scolastiche.

Molti sono gli errori commessi in relazione ai posti assegnati alle scuole nell’organico di potenziamento e all’impiego degli insegnanti, ecco alcuni esempi:

1- Mancata assegnazione di docenti per le classi di concorso richieste

2- Assegnazione di docenti di classi di concorso non presenti nell’organico della scuola, quindi completamente estranee al curriculum di insegnamento dell’istituzione scolastica

3- Docenti utilizzati prevalentemente come “tappabuchi”

4- Docenti utilizzati in ordini o gradi di istruzione per i quali non possiedono il titolo (esempio docente della secondaria I grado utilizzato nella scuola Primaria dello stesso Istituto Comprensivo)

Lo stesso MIUR ha ammesso gli errori nella nota n.2582 del 5 settembre 2016, dove si dichiara quanto segue:

Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico e di attribuzione dei posti di potenziamento, ciascuna scuola ha avuto la possibilità di verificare la consistenza del proprio organico dell’autonomia, anche se, in questa fase di prima applicazione, indubbiamente, alcuni vincoli, come il piano assunzionale e la mobilità straordinaria, non hanno sempre consentito di trovare una diretta corrispondenza tra le attribuzioni dei posti e la specificità dell’offerta formativa.”

Errori che si spera non vengano ripetuti in futuro e per i quali sarà indispensabile agire tempestivamente per porvi rimedio fin dal prossimo anno scolastico 2017/18.

Quale gratificazione può avere un docente “costretto” a lavorare in una scuola dove non è previsto l’insegnamento della sua materia, dove il PTOF non prevede progetti adeguati alle sue competenze e dove viene utilizzato solo per supplire i colleghi assenti?

Considerando le possibilità di aggiornamento del PTOF che ciascuna istituzione scolastica ha e può realizzare entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, è auspicabile che ciò venga sempre fatto al fine di garantire la valorizzazione della professionalità di ogni docente.

La mobilità viene disposta sulle cattedre vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche, quindi sia sulle cattedre di diritto che di potenziamento, per cui è necessario intervenire sugli organici prima dei movimenti e in particolar modo sull’organico di potenziamento delle diverse istituzioni scolastiche in modo tale che ogni scuola abbia i docenti che realmente servono per attuare quanto previsto nel PTOF e per l’ampliamento dell’offerta formativa

La contrattazione per la mobilità 2017/18 è in corso e una prima intesa è stata firmata da sindacati e MIUR, con la previsione di alcune importanti novità che attenuano una parte delle criticità della legge 107 che sono state causa di proteste, di problemi e difficoltà per molti docenti, come la titolarità su ambito e la chiamata diretta. Sembra che nel corso dell’incontro, però, l’organico di potenziamento non sia stato argomento di discussione.

Il MIUR avrebbe la possibilità di intervenire sull’organico di potenziamento con opportuni e doverosi correttivi mediante circolare specifica sugli organici. Ogni anno scolastico, infatti, prima della mobilità, viene emanato il decreto interministeriale con nota esplicativa sulle dotazioni organiche del personale docente ( l’anno scorso Decreto interministeriale del 28/04/2016 e nota n.11729 del 29/04/2016). E’ vero che nella nota succitata si parla di determinazione dell’organico triennale dell’autonomia e questo farebbe supporre che non verranno emanate disposizioni specifiche per i prossimi due anni scolastici, ma la necessità di porre rimedio agli errori commessi renderebbe ugualmente doverosa una circolare correttiva.

Riteniamo, quindi, auspicabile e doveroso un intervento in tal senso da parte del MIUR affinché si eliminino le storture generate dagli errori commessi nell’assegnazione dei posti dell’organico di potenziamento alle diverse istituzioni scolastiche in modo da farlo diventare uno strumento al servizio della scuola e degli studenti, uno strumento che, se gestito bene, potrebbe diventare fondamentale ed efficace per migliorare e ampliare in modo costruttivo e didatticamente valido l’offerta formativa della scuola, cosa che non può sicuramente realizzarsi e concretizzarsi utilizzando i docenti come tappabuchi.

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