Cattedre miste con ore su potenziamento autorizzate dal Ministero, la nota

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Il Miur, con la nota n. 1830 del 6/10/2017, ha fornito degli orientamenti relativi alla revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

La legge n. 107/2015, infatti, dispone – articolo 1 comma 12 – che il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Nella nota, tra le altre, cose viene evidenziata la centralità della gestione dell’organico dell’autonomia (comprendente sia posti su cattedra che su potenziamento), dalla quale dipende la realizzazione di quanto progettato ed esplicitato nel PTOF.

Oltre a sottolineare l’importanza della gestione del predetto organico, vengono fornite indicazioni sull’utilizzo dello stesso, indicazioni frutto delle esperienze e della pratiche virtuose intraprese dalle istituzioni scolastiche.

L’utilizzo dell’organico dell’autonomia, leggiamo nella nota, è finalizzato a:

  • perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento;
  • agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti;
  • progettare e realizzare interventi in rete per potenziare e anche per superare, quando possibile, la diseguale assegnazione dei posti di potenziamento tra gradi di scuole;
  • utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, comma 5 Legge 107/2015);
  • utilizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia in modo da realizzare le forme di flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015);
  • realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di ridurre la dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti;
  • organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell’autonomia (cfr. art. 1, comma 85 Legge 107/2015).

Come già indicato in precedenti note (note n.. 2805 dell’11 dicembre 2015 e n. 2852 del 5 settembre 2016.), dunque, non esiste alcuna differenza tra docenti impiegati su cattedra e su potenziamento e il loro utilizzo deve essere flessibile, finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa. Per rendere effettivo l’utilizzo sopra non sembra si possa prescindere dall’attribuzione di cattedre miste (ore su cattedra e ore potenziamento), perché altrimenti non si capirebbe, ad esempio, come distribuire il carico della sostituzione dei colleghi assenti (chi ha le ore nella propria classe non può certo lasciarle per supplire il collega) o come i docenti impegnati per 18 ore su cattedra possano realizzare attività di potenziamento.

Nota Miur del 6 ottobre

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