Organico 2019/20, quali novità: più posti per tempo pieno e musicali. Tutte le info sulla nota

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Con la nota del 20 marzo 2019 il MIUR ha trasmesso le istruzioni operative relative alle dotazioni organiche del personale docente per il prossimo anno scolastico 2019/20, con le quali vengono fornite le indicazioni relative all’organico triennale dell’autonomia 2019/20

Nota ministeriale: quali indicazioni

Nella succitata nota ministeriale vengono fornite importanti indicazioni che riguardano i seguenti aspetti relativi agli organici:

  1. potenziamento dell’offerta formativa
  2. predisposizione organici per i diversi ordini e gradi di istruzione, ai quali, nella nota del MIUR, vengono riservati paragrafi distinti per:
  • scuola dell’Infanzia
  • scuola Primaria
  • scuola Secondaria, sia come disposizioni comuni che come indicazioni specifiche e distinte per l’istruzione secondaria I grado e l’istruzione secondaria II grado

Particolare attenzione viene riservata, inoltre, ai seguenti percorsi di istruzione:

  • Istruzione Professionale, in relazione alla revisione prevista nel D.lgs n.61/2017
  • Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
  • Istruzione degli adulti

Ad ognuna di queste indicazioni OrizzonteScuola dedicherà uno specifico articolo, riservando il presente alle principali novità normative inserite nella nota ministeriale, relativamente all’organico 2019/20, e alle conferme rispetto all’organico del corrente anno scolastico

Quali novità

Le principali novità, come indicate e sottolineate nella nota ministeriale, sono le seguenti:

a) 2000 posti comuni aggiuntivi per incrementare il tempo pieno nella scuola Primaria

b) incremento di 400 posti nell’organico del personale docente dei Licei musicali

c) incremento di 1169 posti per la revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale

Novità previste: applicazione della normativa

Le novità indicate rappresentano l’applicazione di precise disposizioni normative contenute nella Legge n.145/2018 per quanto riguarda le disposizioni indicate nelle lettere a) e b) e nel D.lgs n.61/2017 per quanto concerne la disposizione indicata nella lettera c)

Incremento posti comuni Primaria

L’istituzione di 2000 posti comuni aggiuntivi per incrementare il tempo pieno nella scuola Primaria rappresenta l’attuazione di quanto disposto nell’art.1 commi 728 e 729 della Legge n.145/2018

Nella normativa citata si stabilisce, infatti, quanto segue:

728. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria

729. Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria

Incremento posti nei Licei musicali

L’incremento dell’organico nei Licei musicali con 400 posti aggiuntivi, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2019/20, è previsto nell’art.1 comma 730 della Legge n.145/2018

Nella normativa citata si stabilisce, infatti, quanto segue:

730. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l’anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l’anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l’anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027

Incremento posti Istruzione Professionale

L’incremento dell’organico nei percorsi di Istruzione Professionale, finalizzato alla loro revisione, con l’istituzione di 1169 posti aggiuntivi, è stabilito nell’art.12 comma 1 del D.lgs n.61/2017, dove viene esplicitata la copertura finanziaria relativa ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 9 dello stesso Decreto.

L’art.3 stabilisce l’istituzione di nuovi indirizzi di studio con conseguente revisione dei percorsi di Istruzione Professionale, come di seguito indicato:

Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:

a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane

b) Pesca commerciale e produzioni ittiche

c) Industria e artigianato per il Made in Italy

d) Manutenzione e assistenza tecnica

e) Gestione delle acque e risanamento ambientale

f) Servizi commerciali

g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera

h) Servizi culturali e dello spettacolo

i) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico

m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

L’art.9 stabilisce i criteri per la predisposizione degli organici nei percorsi di Istruzione Professionale, come di seguito riportato:

Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall’Ufficio scolastico regionale competente, nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia previsto dall’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall’ordinamento dei singoli indirizzi e del numero delle studentesse e degli studenti iscritti [….]”

Nota ministeriale: quali conferme

Come esplicitato nella nota ministeriale del 20 marzo 2019, viene confermato per il prossimo anno scolastico sia l’organico di potenziamento che l’organico relativo ai posti di sostegno.

Resta invariato, infatti, il numero di posti di potenziamento relativi all’anno precedente nel numero di 48.812 posti.

Il MIUR sottolinea la necessità, da parte degli Uffici Scolastici Regionali, di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, relative al potenziamento, tenendo conto dell’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso a suo tempo effettuata , valutando inoltre a livello regionale di evitare situazioni di eccessivo squilibrio nelle disponibilità totali del potenziamento. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e deve tener conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni.

Per questa ragione, sottolinea la nota ministeriale sugli organici, “è operabile una ridistribuzione dell’organico, che verrà gestita direttamente dagli uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile omogenea la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso in coerenza con gli indirizzi di studio e tipologie di insegnamento [….]”

Si sottolinea, inoltre, quanto segue, ribadendo le disposizioni valide per il corrente anno scolastico:

  • I posti del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica
  • le attività di potenziamento introdotte dalla L. n.107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica
  • deve essere garantita l’istituzione nell’organico di potenziamento dei CPIA di almeno due posti di italiano per alloglotti (classe di concorso A-23)

Risulta confermato, inoltre, anche il contingente dei posti di sostegno, comprensivo del relativo potenziamento, nel numero di 100.080 posti

Nella nota sugli organici si ribadisce che le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’ infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri indicati nell’ art. 5 del Regolamento sul dimensionamento.

Il MIUR sottolinea, inoltre, la necessità di prestare la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/09 art. 5 comma 2, dove si stabilisce quanto segue:

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro

personale operante nella scuola [….]”

È stata inoltre confermata, come previsto nell’ art.15 comma 3 bis del DL n.104/2013, convertito con la Legge n.128/2013, l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente e di sviluppo organico verranno effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità.

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