Organico 2017/18 secondaria I grado: prima e seconda lingua comunitaria, tempo normale e prolungato. Quali differenze

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L’organizzazione del tempo-scuola nella Secondaria I grado è disciplinata dall’art.5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con il DPR n.89/2009 dove si chiarisce che “ L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e’ di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

L’organizzazione del tempo-scuola nella Secondaria I grado è disciplinata dall’art.5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con il DPR n.89/2009 dove si chiarisce che “ L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado e’ di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

Nel tempo prolungato il monte ore e’ determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica

I modelli-orario previsti per la Secondaria I grado e che condizionano in misura determinante gli organici, sono articolati, quindi, secondo due differenti tipologie:

1- tempo normale, corrispondente a 30 ore settimanali;

2- tempo prolungato, corrispondente a un orario settimanale variabile dalle 36 ore fino a un massimo di 40 ore

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Per l’attivazione di classi a tempo prolungato è richiesta la presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane assicurando almeno due o tre rientri settimanali e sempre che si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.

Il quadro orario previsto per le diverse discipline, distinto per i due diversi modelli di articolazione oraria, è indicato nello stesso art.5 del succitato Decreto

L’assetto organico della scuola Secondaria di I grado,in relazione alle classi di concorso e alle condizioni necessarie per la costituzione delle cattedre, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009 secondo le tabelle di seguito riportate.

Quadro orario settimanale nelle classi a tempo normale

Composizione delle cattedre nelle classi a tempo normale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario settimanale nelle classi a tempo prolungato

Composizione delle cattedre nelle classi a tempo prolungato

 

 

 

Le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre e deve essere evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota n. 9583 del 27.10.2010.

Per l’attivazione dell’Indirizzo musicale con l’insegnamento dello Strumento musicale rimangono validi i criteri fissati dalla normativa vigente (DM n.201/1999).

Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in

classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e, la prevista conferma in organico di diritto, dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate annualmente con decreto ministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua straniera, nelle istituzioni scolastiche dove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’Inglese, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dalle famiglie.

L’offerta dell’insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’Inglese obbligatorio), così come l’offerta della seconda lingua comunitaria, deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

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