Organico 2017/18 nella scuola secondaria II grado: formazione classi nei diversi indirizzi, quota di autonomia e flessibilità dei curricoli

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Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado possono comprendere Istituti della stessa tipologia (solo Istituti Tecnici, solo Istituti Professionali o solo Licei) o Istituti di diverso indirizzo ( percorsi di Istituto Tecnico e/o di Istituto Professionale e/o di Liceo) e in quest’ultimo caso vengono denominati Istituti di Istruzione Superiore (IIS).

Nei due casi indicati i criteri per la formazione delle classi presentano delle differenze soprattutto per quanto riguarda le classi prime.

Negli IIS le classi prime si determinano separatamente per ogni indirizzo.

Nelle istituzioni scolastiche comprendenti istituti della stessa tipologia il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

E’ consentita la costituzione di classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio (classi articolate), purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza comprenda almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa (DPR n.81/2009), quindi il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all’articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Nella ricomposizione delle classi, in presenza di un gruppo di consistenza numerica inferiore alle 22 unità, in base alla normativa citata, si effettua la distribuzione degli alunni tra le classi intermedie già costituite senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe intermedia quando il numero complessivo di studenti non supera le 30 unità.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi

funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella

fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe

Al fine poi di garantire un’ offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi

unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le quote di autonomia e di flessibilità dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di

laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Per gli Istituti tecnici e professionali, nei limiti dell’organico dell’autonomia ad essi assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario.

Per l’istruzione tecnica e professionale si deve fare riferimento alle quote di flessibilità previste dai rispettivi DPR. N.88/10 e DPR n. 87/10.

Per l’istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell’ultimo anno di corso nei piani di studio.

L’utilizzo delle quote di autonomia in tutti i percorsi di istruzione secondaria di II grado non deve, in ogni caso, come sottolinea la nota n.21315/2017, determinare esuberi di personale.

Tali quote possono determinare variazioni nell’organico dell’autonomia unificato degli IIS, variazioni operabili considerando i contributi orari dei singolo indirizzi. Le ore variate tuttavia comportano necessariamente la modifica del totale delle cattedre interne e delle ore residue calcolato a livello di autonomia scolastica, pertanto i Dirigenti scolastici dovranno prestare attenzione a non creare situazioni di soprannumero modificando cattedre interne che siano composte da contributi orari provenienti da indirizzi diversi.

Le sezioni del liceo musicale e del liceo sportivo sono attivate nel limite di una sezione per ciascuna provincia. Le ulteriori sezioni, anche all’interno della medesima autonomia scolastica, devono essere autorizzate dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale nel limite dell’organico regionale assegnato.

Eventuali sezioni sperimentali di liceo europeo possono essere istituite con decreto motivato del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale nei limiti dell’organico regionale assegnato e solo a seguito del decreto di sperimentazione previsto dall’art. 11 del DPR n. 275/99.

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