Organici. Unicobas: il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato

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La Legge 107/2015 individua tre tipologie di contratti: docente titolare di cattedra, docente del potenziato e docente di sostegno.

Il comma 63 della Legge 107/2015 stabilisce: Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il docente titolare di cattedra (posto comune) non può essere trasferito d’ufficio sull’organico potenziato.

Il comma 73 della Legge 107 recita così: Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’ assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

Il dirigente può chiedere all’ins egnante di partecipare ad un progetto ma non può obbligarlo a lasciare la cattedra (lezione frontale). Le graduatorie sono distinte e i docenti del potenziato non possono finire nelle graduatorie d’istituto e viceversa. Le graduatorie d’istituto ( per i docenti a tempo indeterminato) sono bloccate per tre anni e non ci sono docenti in esubero. I docenti DOP (Insegnanti che non hanno il posto perchè la propria graduatoria è esaurita Dotazione Organico Provinciale) che vengono assegnati ad una scuola, rimangono solo per un anno e non tre. Il docente DOP che dovesse avere il trasferimento su cattedra rientra a pieno titolo nella graduatoria d’istituto e non sul potenziato (perchè non è più DOP).

Chi invece viene assegnato nell’organico potenziato rimane per tre anni vincolato in quella scuola. i colleghi del potenziato, ai quali vengono destinate ore di supplenza, non possono “farsi” l’orario da soli. Tanto meno chiedere di inserire le 18 ore in tre giorni. Le supplenze a paganento vengono sostanzialmente cancellate quasi del tutto.
Dimostrare ai Revisori dei Conti, che a fronte di 60 ore di supplenze assegnate ai docenti del potenziato, si pagano ore di straordinario è praticamente improponibile.
Spetta al dirigente scolastico inserire le ore di supplenza nell’arco di cinque giorni lavorativi ( ricordo che il giorno libero non è un diritto ma è una consuetudine). Non possono essere nominati supplenti sotto i dieci giorni.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge
107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Non possono essere nominati supplenti su un docente del potenziato che si assenta anche se assegnato ad una classe con lezione frontale.
Sarà cura del dirigente sostituire l’insegnante del potenziato in malattia con un docente a tempo indeterminato dell’Istituto.
I supplenti continuano ad essere nominati su posti vacanti fino al 31 agosto e 30 giugno oppure su supplenze superiori a 10 giorni in sostituzione per malattia o per gravidanza fino all’avente diritto.
Questo fa parte dell’organico dell’autonomia mentre la questione dei precari rientra nella legislazione scolastica.

Consiglio ai colleghi poco inclini alla lettura delle leggi e regolamenti di “aprire gli occhi” e di stare attenti.

Ci sono tantissimi dirigenti preparati ma ce ne sono anche di personaggi pericolosi.

Cari colleghi, tutelate i vostri diritti conoscendo prima di tutto la normativa!

prof. Paolo Latella

Segretario Unicobas Scuola Lombardia

RSU Istituto A. Bassi di Lodi

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