Organici: la seconda lingua comunitaria si sceglie in base ai docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola

Di Lalla
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red – Sentenza del Tribunale di Fermo a favore di una docente di francese che contesta la costituzione della sua cattedra, per l’a.s. 2012/13, con 6 ore di completamento in altra scuola, per fare spazio a spezzone di spagnolo.

red – Sentenza del Tribunale di Fermo a favore di una docente di francese che contesta la costituzione della sua cattedra, per l’a.s. 2012/13, con 6 ore di completamento in altra scuola, per fare spazio a spezzone di spagnolo.

La sentenza riprende la normativa, ossia la Circolare del M.I.U.R. n. 25 del 29 marzo 2012 e la Circolare del M.I.U.R. n. 61 del 18 luglio 2012 " “L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener contodella presenza di docenti con contratto) a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali, qualora risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto a Tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva"

Inoltre "la composizione delle cattedre derivanti dai quadri orari della scuota secondaria di 1 grado è stabilita dal D. M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento"

È di tutta evidenza che il processo di determinazione degli organici non potrà prescindere dalla corretta ed attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle stesse in organico di fatto" (cfr. pag. 5 – Doc. n. 7 cit.).

Concludendo, dunque, non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per la trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria, poiché tale "lingua" aveva già una titolare nell’odierna ricorrente e, pertanto, l’organico di diritto doveva tenerne conto. Ciò che sembra essere sfuggito al Giudice cautelare di prime cure è che nell’ I.S.C ………… ……" non vi era un insognante di spagnolo titolare di cattedra, bensì esclusivamente un insegnante con incarico di supplenza annuale. Oltretutto, si evidenzia che ciò non doveva neppure essere richiesto né provato dalla ricorrerne, poiché quanto asserito nel ricorso in
ordine alla titolarità di cattedra della ……… non è stato contestato dall’USR convenuto, che anzi, ha riconosciuto il diritto alla "tutela della permanenza della ricorrente nella posizione di titolarità presso l’I.S.C. …………, prevista dalle CC.MM." e non ha all’atto dedotto che vi fosse un’insegnante di spagnolo titolare di cattedra.

Pertanto, nel caso di specie, l’organico proposto dall’I.S.C …………… ed approvato dall’USR ha dato luogo proprio ad un’ipotesi illegittima di trasformazione delle cattedre, cosi come intesa dalle circolari ministeriali sopra più volte richiamate.

La sentenza (da www.dirittoscolastico.it, a sua volta da gildapotenza.it)

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