Organici ATA, criteri e parametri di definizione: ecco la circolare. Prorogata al 1°agosto la pubblicazione dei trasferimenti

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Il Miur pubblica la Circolare sugli organici del personale ATA e lo schema di Decreto Interministeriale con le allegate tabelle riportante il numero di posti disponibili per regione e per profilo, schema che vi avevamo anticipato in "Organici ATA prossimo triennio, 203.534 posti. Il Decreto con i posti per regione e profilo". 

Il Miur pubblica la Circolare sugli organici del personale ATA e lo schema di Decreto Interministeriale con le allegate tabelle riportante il numero di posti disponibili per regione e per profilo, schema che vi avevamo anticipato in "Organici ATA prossimo triennio, 203.534 posti. Il Decreto con i posti per regione e profilo". 

Nella circolare vengono riportati i criteri e i parametri per la definizione degli organici del personale ATA per il triennio 2016/18.

L'organico è, dunque, triennale, con possibilità comunque di essere rivisto annualmente. La ripartizione triennale tra le diverse regioni della Penisola è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

  • consistenza della popolazione scolastica e relativa serie storica;
  • presenza di alunni disabili;
  • flussi migratori;
  • tassi di insuccesso scolastico;
  • caratteristiche del territorio e delle singole istituzioni scolastiche;
  • piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

I posti riportati nelle tabelle allegate al decreto e suddivisi  per Regione devono essere ripartiti a livello provinciale, fermo restando che l'attivazione dei posti in ogni provincia deve rispettare il limitite massimo della ripartizione effettuata a livello regionale.

E' possibile incrementare i contingenti previsti solo ed esclusivamente mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale ed evitando di creare situazioni di esubero. In tali casi, pertanto, spetta ai dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali modificare i parametri per calcolare gli organici di Istituto, in modo da contenere i posti entro i limiti di quelli assegnati a livello regionale.

Il fabbisogno delle istituzioni scolastiche, espresso nel PTOF, dovrà essere coerente con quanto stabilito dall'art.l, comma 334, della legge 190/2014, per cui non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione. A tal fine, spetta gli Ambiti Territoriali Provinciali controllare e convalidare o eventualmente rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema Informativo.

Per quanto riguarda l'organico dei DSGA, dovrebbe essere definito e ripartito a livello regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del Decreto Legge 6 luglio 201l n. 98, tramite un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata. Poiché tale accordo manca, anche per il prossimo anno scolastico l'organico di DSGA continuerà ad essere determinato  con decreto interministeriale (MIUR-MEF),  previo parere della suddetta Conferenza Unificata.

Nelle  istituzioni scolastiche sottodimensionate (cioè con meno di 600 alunni) non è possibile attivare posti di DSGA; tali scuole saranno abbinate o con una scuola normo-dimensionata o con un'altra scuola sottodimensionata al fine di attivare un posto di DSGA.

Nella circolare si sottolinea che l'abbinamento tra due scuole sottodimensionate non è una forma di dimensionamento, ma è finalizzato a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio
dell'istituzione scolastica.

Gli abbinamenti, ai fini sopra citati, sono effettuati nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Nelle province in cui, dopo le operazioni suddette, vi siano ancora D.S.G.A. in  eccedenza rispetto all' organico di diritto 2016/2017, nei limiti del riassorbimento dello stesso soprannumero, il D.S.G.A. soprannumerario rimane utilizzato nella scuola sottodimensionata di titolarità dell'anno scolastico 2015/2016.

Per quanto riguarda gli assistenti tecnici, gli ATP sono chiamati ad accantonare,  per ciascuna area di assistente tecnico, un numero di posti pari agli eventuali esuberi di ITP. 

A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l'I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l'a.s. 2016/17, nella medesima istituzione scolastica dell'anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all'accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

Per l'istituzione dei posti di assistente tecnico, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico e l'assistente tecnico.

Nella circolare si richiama, inoltre, quanto previsto dalla legge n.107/2015, ossia il fatto che le scuole possono unirsi in rete per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune.

Per quanto riguarda i CPIA, l'assegnazione dei posti avviene secondo quanto previsto per le istituzioni scolastiche autonome: è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento studenti, limite ridotto a quattrocento nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei
comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.

Altra tematica affrontata nella Circolare è l'affidamento dei servizi a soggetti esterni all'Amministrazione. Tale affidamento è di competenza del direttore generale regionale, che formula al riguardo un piano finalizzato ad ottimizzare l'impiego del personale che svolge, in tutto o in parte, la funzione di collaboratore scolastico. Devono essere coinvolti, a tal fine, i Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa affinché le risorse disponibili siano utilizzate secondo criteri ispirati alla massima razionalità di impiego e finalizzati ad evitare che il medesimo personale sia assegnato e ripartito, tra le sedi, in misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.

Si evidenzia, infine, che la terziarizzazione dei servizi attiene all'affidamento in appalto di incarichi inerenti l'espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto  dell'incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal  CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Le funzioni sul SIDI per la definizione degli organici sono disponibili dal 30 giugno all'11 luglio. Di conseguenza il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è posticipato all'11 luglio e la data di pubblicazione dei movimenti è differita al 1 agosto.

Il decreto

Scarica la circolare:

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