Ore sostegno ad alunno da 25 a 12. Tribunale, no a taglio per motivi economici. Sentenza

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Ancora una sentenza che condanna il MIUR per il rapporto 1a1 sostegno.

Oramai si è perso il conto delle sentenze che vedono il MIUR e le istituzioni scolastiche interessate soccombere sulla questione del diritto del minore in situazione di handicap “grave” ad un insegnante di sostegno con rapporto individualizzato 1 a 1 e nella misura massima consentita dalla legge, nonché del diritto del minore m situazione di handicap “grave” alla assistenza specialistica (A.E.C.) nella misura massima consentita dalla legge (30 ore settimanali), per l’intera durata della carriera scolastica.

L’ultima, in ordine, è il TAR Lazio del 6 febbraio 2019 N. 01513/2019

I Fatti

Il minore in epigrafe, frequenta a tempo pieno (dalle 8,00 alle 16,00) una sezione della scuola dell’infanzia ed è affetto da handicap grave con rivedibilità al 18° anno. In virtù di tale stato è destinatario dei benefici previsti dalla legge 104/92, per una serie di gravi patologie illustrate nel ricorso. Nell’a.s. 2006/2007 il bambino è stato iscritto a tempo pieno alla scuola dell’infanzia ove gli è stata assegnata una insegnante di sostegno specializzata sui minorati psicofisici, con rapporto 1 : 1 e per 25 ore settimanali di sostegno, in aderenza a quanto certificato nella diagnosi funzionale ASL- Negli anni scolastici successivi (aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009) la ASL territoriale ha confermato la prima diagnosi funzionale e mantenuto gli stessi codici diagnostici sopra specificati, e, per l’effetto, la scuola ha continuato ad assegnare al minore una insegnante di sostegno specializzata con rapporto 1 : 1 per il massimo consentito delle ore (25 settimanali);

A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, dopo un iniziale periodo contraddistinto dalla mancanza di insegnanti di sostegno presso l’istituto, l’amministrazione scolastica convenuta, a decorrere dai primi di ottobre e contestualmente all’attivazione del tempo pieno, ha ridotto le ore di sostegno in favore del minore da 25 a 12,30 settimanali assegnandogli, una insegnante la cui nomina è per sostegno a minorati dell’udito. Mentre nell’anno scolastico precedente (a.s. 2008/2009) era stata invece assegnata un insegnante per sostegno scolastico a minorati psicofisici.

Il minore necessiterebbe di un’attività didattica individualizzata di sostegno in rapporto 1 a 1, nella misura massima consentita dalla legge (ovvero per 25 ore settimanali) rispetto alle 40 di normale frequenza del tempo pieno, come emerge dalla documentazione medica allegata

L’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle molteplici sollecitazioni provenienti dagli enti autorizzati al fine di assicurare al minore il più completo sviluppo sensoriale, percettivo e relazionale, né l’istituzione scolastica di avrebbe inoltrato al MIUR richieste in deroga di personale di sostegno.

Illegittima la condotta della scuola che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie

“Com’è stato già rilevata dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. 2609/2018) il diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall’art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all’integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie.”

Illegittima la motivazione della carenza di risorse economiche per ridurre il diritto al sostegno

“È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave; esso inoltre non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393). Posti questi principi, deve essere riconosciuto al minore l’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata.”

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