Ore di sostegno, illegittimo decurtare quelle indicate dal PEI

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red – Sembra questo il senso delal sentenza 763/12, depositata il 18 aprile scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana. Il giudice ha dato ragione a dei genitori ricorrenti che si erano visti decurtare le ore di sostegno per il figlio.

red – Sembra questo il senso delal sentenza 763/12, depositata il 18 aprile scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana. Il giudice ha dato ragione a dei genitori ricorrenti che si erano visti decurtare le ore di sostegno per il figlio.

I genitori avevano richiesto l’annullamento della deportazione delle ore di sostegno per il proprio figlio ad opera dell’ufficio scolastico regionale perché violava "il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili, garantito non solo dalla costituzione dalla legislazione italiana ma anche da fonti di diritto internazionale, in particolare della carta dei diritti dell’uomo, della convenzione di New York sui diritti del fanciullo della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea."

Inoltre lamentavano che "è l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico non sarebbero state considerate le effettive esigenze dell’alunno" e che "i provvedimenti con cui sono state ridotte le ore di sostegno scolastico non risulterebbero coerenti con il loro quadro clinico".

I giudici hanno dato ragione ai ricorrenti affermando che la deportazione delle ore ha obbedito non "alle reali esigenze dell’alunno e al suo quadro clinico, bensì ad altre esigenze derivanti da scelte di bilancio".

Di conseguenza ritengono di dover accogliere la richiesta dei ricorrenti "nei limiti di quanto stabilito dal piano educativo individualizzato dell’alunno interessato. Esso infatti, che non è oggetto di impugnativa, rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni e in tali limiti è accettabile il diritto a fruire del sostegno scolastico. Le amministrazioni intimate sono quindi condannate, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare all’alunno ricorrente le ore di sostegno stabilite nel piano educativo individualizzato."

L’amministrazione è condannata anche alle spese processuali nella misura di € 2000

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