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Orario scolastico del docente titolare con cattedra completa sul potenziamento: non può prevedere più di un giorno libero

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L’orario scolastico dei docenti è stabilito nel CCNL. Le regole sono valide per tutti i docenti a prescindere dalla cattedra in cui prestano servizio nell’ambito dell’organico dell’autonomia

Un lettore ci scrive:

In un istituto comprensivo di scuola secondaria di I grado è stata deliberata la settimana  corta  e tutti  i docenti hanno come giorno libero il sabato. Un docente di potenziamento di musica impegnato in corsi di  potenziamento musicale in alcune classi della primaria e della secondaria di I grado, sia al mattino che al pomeriggio, può avere, oltre al sabato, un altro giorno libero in più?

L’orario di servizio dei docenti dei diversi ordini e gradi di istruzione è stabilito nel CCNL, dove non si fa nessun esplicito riferimento al giorno libero

Orario docenti: riferimenti normativi

L’orario di insegnamento dei docenti risulta differente a seconda dell’ordine o grado di istruzione in cui prestano servizio.

Come stabilisce, infatti, l’art.28 comma 5 del CCNL 2006-2009 “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali [….]”

Non viene stabilito, quindi il diritto al giorno libero, ma la disposizione relativa al fatto che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali, indica la possibilità che ci possa essere un giorno libero nell’arco della settimana lavorativa

Orario docenti: è possibile avere più di un giorno libero?

Il docente con orario di cattedra non può avere più di un giorno libero a prescindere dalla tipologia di cattedra nella quale presta servizio, cattedra che può essere nell’organico di diritto o sul potenziamento all’interno dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica.

Nel caso del nostro lettore, quindi, la risposta al suo quesito è negativa in quanto non può usufruire di due giorni liberi anche se svolge servizio come docente di potenziamento di Musica

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