Orario docenti, giorno libero: cosa prevede la normativa

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Il giorno libero, come ormai noto, non è un diritto, tuttavia è ormai una prassi consolidata riconosciuta anche nel CCNL.

CCNL

Il Contratto Collettivo Nazionale 2007, confermato dal CCNL 2016-18, a proposito dell’orario di servizio degli insegnanti, prevede all’articolo 28:

” 5. L ‘attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”

Non si fa esplicito riferimento al giorno libero, ma si sancisce che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali.

Codice civile

Vi è tuttavia l’articolo 2078 del codice civile, che prevede: ” “In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge“. Nel caso dei docenti l’uso più favorevole al lavoratore è avallato da una prassi ormai consolidata, secondo cui il giorno libero viene concesso ai docenti senza alcuna eccezione.

Cosa decide il dirigente

Il Dirigente Scolastico, e i collaboratori che insieme a lui presiedono alla compilazione dell’orario settimanale per tutti i docenti dell’istituzione scolastica, può decidere quale giorno libero assegnare al docente, alcune volte contravvenendo ai desiderata del docente stesso.

Anche i docenti con orario di servizio completo in due o tre scuole hanno diritto alla fruizione del giorno libero, con le stesse modalità dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede.

Giorno libero docenti precari

S i verifica spesso che i docenti precari si trovino ad accettare supplenze in cui l’orario settimanale sia già stato formulato, o ancor peggio, che per poter attuare il diritto al completamento d’orario, debbano rinunciare al giorno libero.

I motivi sono vari: a volte sono legati alla difficoltà o alla distanza di percorrenza tra una scuola e l’altra, che rende difficoltoso lo spostamento su più sedi nel corso dello stesso giorno, altre volte si tratta di dover incastrare, magari a metà anno, orari di servizio già formulati, con evidente difficoltà nel riuscire a farli coincidere per assicurare al docente la possibilità di poter accedere alla supplenza.

Purtroppo in alcuni casi bisogna “accontentarsi”, ma è bene che i docenti conoscano la normativa di riferimento in cui è citato il giorno libero:

art. 40 comma 3 del CCNL 2007:

“3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.”

e l’art. 7 comma 4 del Regolamento delle supplenze:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”

ndr: qui sì si parla di “giorno libero dell’attività di insegnamento, in riferimento ad una organizzazione didattica delle lezioni su 5 giorni a settimana”

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