Orario di lavoro docenti, rischio modifiche peggiorative dall’Europa

WhatsApp
Telegram

Come è noto, in base al DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 che è quello che concerne l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

(GU Serie Generale n.87 del 14-04-2003 – Suppl. Ordinario n. 61) all’articolo 1 comma 2 in materia di orario di lavoro così si scrive: Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Applicazione della normativa europea in materia di orario di lavoro e scuola

Però l’articolo 2 comma 3 del medesimo DLGS così si pronuncia: . Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Dunque si era giustamente nella convinzione che tale quadro normativo non trovasse applicazione per il personale della scuola. Ma è realmente così?

L’articolo 1 della direttiva 2003/88 dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1)], fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva. 4. Le disposizioni della direttiva 89/391 (…) si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva».

4 L’articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», prevede ai suoi punti 1 e 2: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; 2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro»

La Comunicazione interpretativa del Parlamento Europeo

Con una Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2017/C 165/01) è emerso in modo chiaro che:

Secondo la Corte, benché alcuni servizi debbano affrontare eventi non prevedibili per definizione, le attività cui danno luogo in condizioni normali e che corrispondono, del resto, esattamente alla missione che è stata impartita a servizi del genere, possono comunque essere organizzate preventivamente, anche per quanto riguarda la prevenzione dei rischi per la sicurezza e/o per la salute (49). Di conseguenza l’esclusione dal campo di applicazione non dipende dall’appartenenza o meno dei lavoratori a uno dei settori di cui alla direttiva 89/391/CEE, ma piuttosto dalla natura specifica di taluni specifici incarichi esercitati dai dipendenti nell’ambito di tali settori. A causa della necessità di garantire un’efficace tutela della collettività tali incarichi giustificano una deroga alle regole previste dalla detta direttiva. La direttiva sull’orario di lavoro è pertanto applicabile alle attività delle forze armate, della polizia o dei servizi di protezione civile, nonché ad altre attività specifiche del pubblico impiego, quando vengono svolte in condizioni abituali. Nella sua giurisprudenza la Corte ha stabilito che la direttiva si applica alle attività del personale delle unità di pronto soccorso e del personale medico ed infermieristico in servizio nelle unità di pronto soccorso, nonché ad altri servizi che rispondono a emergenze come il personale medico e infermieristico in servizio nelle unità di pronto soccorso e in altri servizi che gestiscono emergenze esterne, agli operatori del pronto soccorso medico), alle unità di intervento dei vigili del fuoco pubblici, alla polizia municipale e al personale non civile delle amministrazioni nello svolgimento dei propri doveri in circostanze ordinarie .

La Corte di Giustizia Europea ha affermato con la Sentenza del 25.11.2010, causa C429/09 al punto 43 che “ Si deve ricordare che la direttiva 2003/88 intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle normative nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro  è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro  (v., in particolare, sentenze citate Pfeiffer e a., punto 76, nonché Fuß, punto 32)”.

Una Direttiva importante quella che ora si commenta non pienamente attuata in Italia. Ad esempio nel 2013 la Commissione Europea, in data 30 maggio emanava un provvedimento motivato secondo quanto previsto dall’art. 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proprio in virtù del mancato recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale degli articoli 3, 6 e 17, paragrafo 2 della direttiva 2003/88/CE, ad esempio. E l’Italia veniva invitata a rischio deferimento ad ottemperare il tutto.

No alle modifiche peggiorative in materia di orario di lavoro.

Con la Sentenza del 21 febbraio 2018 Nella causa C-518/15 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “ occorre comunque precisare che, se gli Stati membri non hanno il potere di modificare la definizione di «orario di lavoro» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88, essi, come è stato ricordato al punto 42 della presente sentenza, sono comunque liberi di adottare, nei rispettivi ordinamenti nazionali, disposizioni che prevedano periodi di orario di lavoro e periodi di riposo più favorevoli ai lavoratori, rispetto a quelli stabiliti in tale direttiva. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione affermando che l’articolo 15 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di «orario di lavoro» meno restrittiva di quella contenuta all’articolo 2 di tale direttiva.”

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri