Occorre una nuova domanda di assegno familiare per non interrompere l’erogazione

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La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare con le tabelle da prendere a riferimento per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare con le tabelle da prendere a riferimento per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

Perché non sia interrotto il pagamento dell’assegno, è necessario presentare una nuova domanda riportando i dati reddituali del 2014 presenti nella CU2015 o in altri modelli di dichiarazione dei redditi.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.
I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare:

a) Redditi complessivi assoggettabili all’Irpef:
Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc.) percepiti in Italia o all’estero compresi gli arretrati;
Redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell’eventuale detrazione dell’abitazione principale.

b) Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91 ) ad esempio: Pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti; Interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.).

Non vanno dichiarati:

    i trattamenti di famiglia comunque denominati;
    i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
    le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione;
    l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
    le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
    l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
    l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
    l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
    l'indennità per ciechi parziali;
    l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
    le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
    le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
    gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
    le pensioni di guerra.

circolare

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