Obbligo vaccinale, Cgil impugna circolare Miur. Assegna alla Scuola compiti estranei alla propria funzione

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La legge sull’obbligo vaccinale, com’è noto, è entrata in vigore dal corrente anno scolastico, per il quale è stata prevista una fase transitoria, considerato che le iscrizioni erano già avvenute al momento dell’approvazione della stessa. 

Per il prossimo anno scolastico, la procedura da seguire sarà quella di seguito descritta.

Al momento dell’iscrizione, il dirigente scolastico (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) deve chiedere ai genitori o ai tutori o ai soggetti affidatari la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

 l’avvenuta vaccinazione;
 l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
 l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
 la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico).

La documentazione, comprovante una delle sopra riportate condizioni, deve essere presentata dai genitori entro il termine di scadenza per le iscrizioni (stabilito annualmente tramite apposita circolare ministeriale).

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e, in tal caso, va presentata (la documentazione) entro il 10 luglio.

Nei casi in cui la procedura di iscrizione avvenga d’ufficio, la suddetta documentazione deve essere presentata entro il 10 luglio, senza preventiva presentazione della predetta dichiarazione.

Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’autodichiarazione entro i termini previsti annualmente per le iscrizioni, segnala il caso all’azienda sanitaria locale, che provvede agli adempimenti di competenza. La segnalazione, da parte del dirigente, va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.

Dall’a.s. 2019/2020, la legge 119/2017 prevede un’ulteriore procedura di carattere semplificato. Per approfondire clicca qui.

La scuola, dunque, come già avvenuto nel corrente anno scolastico, svolgerà una funzione di controllo relativa all’assolvimento dell’obbligo suddetto e di segnalazione all’ASL.

Per i bambini della scuola dell’infanzia e degli asilo nido il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale comporta l’esclusione dalla frequenza, mentre per gli alunni da 6 a 16 una multa a carico delle famiglie.

La FLC Cgil ha comunicato di aver impugnato, dinanzi al Tar Lazio, la circolare Miur n. 1622 del 16 agosto 2017 (applicativa del DL n.73/2017, convertito in legge n. 119/2017).

Il motivo dell’impugnazione non riguarda l’obbligo vaccinale in sé ma piuttosto i compiti di controllo affidati alle istituzioni scolastiche che, a detta del sindacato guidato da Sinopoli, andrebbero contro la propria funzione che è quella di assicurare l’accesso all’istruzione e ai servizi scolastici. 

La FLC CGIL, pertanto, ha chiesto l’annullamento della circolare Miur sui vaccini ritenendola illegittima in quanto applicativa di un decreto istitutivo dell’obbligo di vaccinazione per gli alunni di cui sono evidenti i rilievi di incostituzionalità.

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