Obbligo comunicazione infortuni sul lavoro, adeguamento area SIDI. Nota Miur

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Nei giorni scorsi, abbiamo riferito sulla circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017, con la quale sono state fornite le prime istruzioni relative alle modifiche apportate all’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, tramite l’articolo  3, comma 3-bis , del decreto legge n 2442/2016, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Infortuni sul lavoro, obbligo comunicazione all’Inail assenze di un giorno. Compiti del datore di lavoro e del lavoratore

Le succitate modifiche prevedono che il datore di lavoro (a partire dal 12 ottobre 2017) comunichi in via telematica all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

La predetta comunicazione va effettuata a fini statistici e informativi.

Il Miur, facendo seguito alla circolare Inail, ha pubblicato una nota con la quale fornisce indicazioni in merito all’Adeguamento dell’area applicativa  (in SIDI) Denunce Di Infortunio INAIL – Comunicazione di Infortunio.

Nella  nota si ricorda che la comunicazione di Infortunio è un adempimento obbligatorio, previsto e sanzionabile per legge, a fini statistici e informativi. Il predetto obbligo è di competenza del datore di lavoro, quindi nel caso della Scuola del dirigente scolastico.

Si sottolinea, inoltre, che, nel caso l’infortunio nasca con un prognosi iniziale inferiore a tre giorni che,  a seguito di ulteriore certificato medico,
diventi superiore ai tre giorni, il datore di lavoro dovrà dapprima inviare la Comunicazione di infortunio e successivamente, ricevuta la notizia del prolungamento della prognosi, procedere alla Denuncia di infortunio.

Comunicazione di infortunio

La comunicazione di infortunio, come suddetto, va effettuata entro 48 ore  dalla ricezione del certificato medico, accedendo all’Area SIDI – Gestione Denunce di Infortunio INAIL.

Dopo l’accesso alla suddetta Area, si dovrà selezionare la tipologia di comunicazione da effettuare:

  1. Comunicazione di Infortunio;
  2. Denuncia di Infortunio.

Selezionando “Comunicazione di Infortunio” si può procedere alla comunicazione scegliendo opportunamente la gestione “conto stato” oppure la gestione “ordinaria”.

Una volta compilate tutte le sezioni previste (Firma Autocertificazione, Datore di Lavoro,Lavoratore, Descrizione dell’infortunio) sarà possibile procedere con l’invio in cooperazione applicativa della comunicazione di infortunio.

Nella nota, si invita a prestare attenzione al buon esito dell’operazione, in quanto in caso di esito negativo si dovrà nuovamente procedere all’invio.

L’esito della comunicazione è notificato tramite un apposito messaggio.

La comunicazione, una volta inviata con esito positivo, non potrà più essere modificata.

Il dirigente scolastico, come per le denunce, può delegare un altro soggetto per la compilazione e l’autocertificazione della comunicazione, abilitandolo all’utilizzo delle preposte funzioni con le usuali modalità di profilatura:

  • i dirigenti scolastici, come referenti della sicurezza (provvisti del profilo di amministratore per l’area Denunce di Infortunio INAIL ), potranno procedere autonomamente profilando il proprio personale delegato;
  • i dirigenti amministrativi potranno invece rivolgersi al proprio referente della sicurezza richiedendo l’abilitazione del proprio personale delegato.

nota Miur

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