Nuovo parere del Consiglio di Stato su formazione iniziale degli insegnanti

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

red – Il parere si concentra in particolar modo sulla possibilità, per i docenti laureati che hanno già svolto del servizio, di accedere al Tirocinio Formativo Attivo (TFA).

red – Il parere si concentra in particolar modo sulla possibilità, per i docenti laureati che hanno già svolto del servizio, di accedere al Tirocinio Formativo Attivo (TFA).

La bozza di Regolamento garantisce l’ammissione in soprannumero (previo superamento di una prova di accesso) al tirocinio formativo attivo a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento avranno maturato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso di riferimento, escludendo la proposta dell’ accesso automatico.

Il Consiglio di Stato propende per confermare a questi docenti la posizione giuridica attualmente rivestita, ossia aspettativa di fatto, poichè essi non possono rientrare nelle graduatorie ad esaurimento, attualmente utilizzate per le immissioni in ruolo.

Pubblichiamo le considerazioni del Ministero:

a) l’ammissione alle Ssis era subordinata al superamento di apposita prova selettiva, onde una disciplina meno rigorosa, anche solo per un periodo transitorio, avrebbe determinato una disparità di trattamento con chi ha conseguito in questi anni l’abilitazione attraverso il percorso delle SSIS;

b) un minor rigore sarebbe stato in contraddizione con l’intento del legislatore delegante (espresso dall’art. 1, comma 416, della legge n. 244 del 2007) di ricondurre a limiti fisiologici il costante aumento del numero dei precari iscritti nelle graduatorie (prima permanenti e ora ad esaurimento) da utilizzare per l’immissione in ruolo, giacché l’automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo di coloro che già vantano un’esperienza di servizio, determinerebbe un notevole aumento dei potenziali abilitati, di gran lunga superiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili, con vanificazione del conseguimento degli obiettivi della tendenziale regolarità delle assunzioni e dell’eliminazione delle cause di formazione del precariato;

c) l’ammissione automatica al tirocinio formativo di tutti coloro che possano vantare un periodo minimo di servizio non consentirebbe di rispettare il limite delle risorse attualmente disponibili imposto dalla norma di delega;

d) costituendo il tirocinio solo l’ultima fase di un percorso formativo tendente all’accrescimento della qualificazione professionale (la quale presuppone necessariamente l’acquisizione di una solida base teorica, non conseguibile soltanto con l’attività di insegnamento), l’ammissione allo stesso non potrebbe avvenire senza alcuna previa verifica della sussistenza delle necessarie conoscenze disciplinari in capo ai tirocinanti (come del resto già avvenuto per le SSIS).

I rilievi del Consiglio di Stato

Quanto all’argomentazione sub a) è da dire che, se è vero che l’ammissione alle SSIS era, in genere, subordinata al superamento di una prova selettiva, è altrettanto vero che il mancato superamento di detta prova non precludeva in assoluto l’accesso a dette scuole, potendo la stessa essere ripetuta negli anni successivi da chi possedesse il titolo di studio richiesto, laddove, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, tutti coloro che, pur essendo stati utilizzati in attività di insegnamento nelle scuole statali, non superino le prove di accesso nel (breve) periodo transitorio non potranno più conseguire il titolo abilitante, atteso che lo svolgimento del tirocinio e l’esame con valore abilitante saranno possibili solo a chi abbia conseguito la laurea magistrale a numero programmato: un più favorevole trattamento dei precari in questione, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non avrebbe determinato, pertanto, una disparità giuridicamente rilevante.

Quanto all’argomentazione sub b), non sembra alla Sezione che, sotto il profilo formale, sussista un nesso tra l’ammissione automatica e l’incremento delle cause di formazione del precariato.

Premesso, infatti, che è già prevista l’ammissione in soprannumero di tutti coloro che abbiano superato la prova di accesso (onde, in via astratta, non è programmabile, già nell’attuale disciplina, il numero degli abilitati), va osservato che la formazione del precariato è derivata dall’utilizzazione degli abilitati in posti di insegnamento non di ruolo. Ora, poiché, ormai, l’assunzione può avvenire solo attraverso le graduatorie ad esaurimento (non suscettibili di ulteriori immissioni) e, in prospettiva, attraverso i concorsi ordinari con cadenza biennale, il conseguimento dell’abilitazione (comunque subordinata al superamento dell’esame al termine del tirocinio) da parte di soggetti non inclusi nelle predette graduatorie ad esaurimento, consentirebbe solo la partecipazione ai concorsi ordinari, non mutando, per il resto, la posizione giuridica (aspettativa di fatto) attualmente rivestita dal personale interessato.

Quanto all’argomentazione sub c), in disparte, anche in questo caso, la non programmabilità degli ammessi al tirocinio, in conseguenza della previsione del soprannumero, non è stata offerta una verifica tecnica circa il rapporto tra le risorse necessarie per lo svolgimento dei corsi di tirocinio ad ammissione “aperta” e quelle disponibili presso le Università, tenuto anche conto del contributo richiesto agli interessati.

Quanto infine all’argomentazione sub d), pur potendosi condividere, in via di principio, l’assunto dalla quale essa muove, non sembra che l’acquisizione di una solida base teorica, del tipo di quella configurata dal Ministero possa essere esclusivamente dimostrata dalla prova di accesso (test preliminare e prova orale, prefigurati, peraltro, in funzione dell’ammissione a un numero di posti programmati), sembrando tale bagaglio di conoscenza poter essere ugualmente verificato anche in sede di valutazione finale del tirocinio svolto.

Il parere completo

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri