Nuovo esame maturità, criteri di ammissione studenti. Quali requisiti. Guida

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Con l’Ordinanza Ministeriale n.205 del 11/03/2019 il MIUR ha fornito le istruzioni relative alle modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e paritarie, per l’anno scolastico 2018/2019

Gli studenti coinvolti nell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che avrà inizio il giorno 19 giugno 2019 con lo svolgimento della prima prova scritta, si possono distinguere in candidati interni, frequentanti, cioè, l’istituzione scolastica nella quale si svolgerà l’esame, e candidati esterni, che non hanno frequentato la scuola nell’anno scolastico in cui si svolge l’esame.

Sia i candidati interni che i candidati esterni, per poter essere ammessi all’esame devono possedere specifici requisiti.

Consideriamo nel presente articolo i requisiti necessari per l’ammissione dei candidati interni riservando un successivo articolo ai candidati esterni

Quali studenti possono essere ammessi come candidati interni

Possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie

Questi studenti per essere ammessi all’Esame di Stato, devono possedere i seguenti requisiti:

1- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

2- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 comma 7 del DPR n. 122/2009, dove si stabilisce quanto segue:

A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e’ prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”

Possono essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado anche gli studenti che frequentano la penultima classe e che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi

Ammissione all’esame e pubblicazione esiti

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato.

In sede di scrutinio finale, come chiarisce l’art.2 comma 2 dell’OM n.205/2019, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.

l consiglio di classe, nell’ ambito della propria autonomia decisionale, adotta criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

L’esito della valutazione si rende pubblico con le seguenti modalità:

  • se positivo, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”
  • se negativo, riportando solo la dicitura “non ammesso”, senza pubblicazione di voti e punteggi. Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all’esame sono puntualmente motivate.

Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.

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