Concorso scuola secondaria e FIT 2019/20: docenti cancellati da graduatorie dopo anno prova

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Un nostro lettore ci chiede quando avverrà la cancellazione dalle graduatorie di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto l’interessato, in seguito alla partecipazione al nuovo concorso per la scuola secondaria.

Un altro lettore ancora ci chiede se le nuove regole riguardano anche coloro i quali saranno ammessi al percorso annuale FIT nell’a.s. 2019/20 dalle GMRE del concorso 2018 riservato agli abilitati. Nello specifico, quando avverrà la cancellazione dalle succitate graduatorie.

Rispondiamo ai nostri lettori ricordando dapprima come si articola il nuovo sistema di reclutamento per accedere ai ruoli della scuola secondaria, secondo la normativa di riferimento, ossia il D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge di bilancio 2019.

Sistema reclutamento: articolazione

Il nuovo sistema di reclutamento si articola in:

  • concorso;
  • assunzione in ruolo;
  • percorso di formazione iniziale e prova;
  • conferma in ruolo, previo superamento del predetto percorso.

Nuovo Concorso: cancellazione dalle graduatorie

La risposta al primo quesito è fornita dall’articolo 13/3 del novellato D.lgs. 59/2017:

L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova…

La cancellazione da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, avviene soltanto dopo il superamento del periodo di prova e formazione e la conseguente conferma in ruolo.

Concorso 2018: quando avviene cancellazione da graduatorie

La legge di bilancio è intervenuta anche sulla procedura concorsuale del 2018, prevenendo quanto segue:

Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ( cioè i docenti che hanno partecipato al concorso riservato agli abilitati), avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilita’ di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.

Per coloro i quali sono stati ammessi al percorso annuale FIT 2018/19, dunque, valgono le vecchie disposizioni del D.lgs 59/2017, fatta salva la possibilità di ripetere il percorso una sola volta.

Per coloro i quali non sono stati ancora avviati al FIT (il caso del secondo quesito), e che lo saranno nel 2019/20,  si applicano invece le nuove disposizioni, per cui saranno prima assunti in ruolo (mentre i docenti FIT 2018/19 sono stati assunti con contratto annuale ed entreranno di ruolo dopo il superamento del percorso annuale) e saranno ammessi al percorso annuale di formazione e prova. Anche in questo caso, alla luce delle nuove disposizioni, la cancellazione dalle graduatorie di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto l’interessato, avverrà dopo la conferma in ruolo.

Reclutamento docenti scuola secondaria: dal concorso all’assunzione. Scheda sintesi

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