Nuovo concorso in presenza di graduatorie di merito vigenti, quando è possibile

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E’ possibile bandire un nuovo concorso in presenza di una graduatoria di merito valida? Sì, come apprendiamo dalla sentenza n. 4078/2018 del Consiglio di Stato.

I fatti

Il Consiglio di Stato, come leggiamo sul “Quotidiano della Pubblica Amministrazione” si è espresso su un caso di un dipendente di un’azienda ospedaliera, che aveva partecipato ad un concorso per un posto da Dirigente Amministrativo, bandito da altra azienda ospedaliera.

La graduatoria del succitato concorso aveva mantenuto la sua validità sino al 31 dicembre 2017, per effetto della proroga concessa tramite la legge n. 232 del 2016.  Dopo l’assunzione del vincitore, la graduatoria è stata ancora utilizzata per l’assunzione degli idonei (sino al settimo, mentre il ricorrente si trovava nella decima posizione).

Nel 2017, la stessa Amministrazione ha bandito un nuovo concorso per tre posti di Dirigente Amministrativo.

L’interessato, allora, ha presentato ricorso al TAR, che lo ha accolto. La controparte si è appellata Consiglio di Stato.

La Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso posto in primo grado dall’interessato.

Il CdS ha innanzitutto escluso che la proroga delle graduatorie, introdotta  dall’art. 1, comma 4 del decreto legge del 29.12.2011 n. 216 e successivamente più volte reiterata, possa essere applicata all’Amministrazione sanitaria, non più soggetta a “limitazioni delle assunzioni”, in quanto l’individuazione dell’ambito operativo della proroga va effettuata secondo criteri di interpretazione restrittiva, stante che detta proroga nasce come eccezione al principio generale della efficacia triennale della graduatorie concorsuali.

Il Consiglio di Stato, poi, relativamente all’opzione tra proroga graduatorie o nuovo concorso, ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011.

L’adunanza Plenaria ha affermato la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie e il principio dell’obbligo motivazionale. La prevalenza predetta, però, non è assoluta e incondizionata, in quanto vi sono dei casi in cui l’indizione di un nuovo concorso risulta pienamente giustificabile. Ad esempio, un nuovo concorso è giustificabile nel caso in cui vi sia stata una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace,  con particolare riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione.

Nella sentenza del 2018, vengono riportati come motivi, che giustificano l’indizione di un nuovo concorso, i seguenti:

– le prove di esame della nuova selezione, i cui contenuti denotavano un accertamento più puntuale ed esaustivo delle competenze del soggetto da assumere, in tal modo palesando l’esigenza di selezionare personale maggiormente qualificato rispetto a quello di cui al concorso riservato di qualche prima e la necessità di ricoprire il posto dirigenziale all’esito di un accertamento diretto ad una più penetrante selezione delle capacità del candidato rispetto a quanto avvenuto nel precedente concorso interno, funzionale all’esigenza di reperire una maggiore qualificazione del nominando nell’interesse di un più efficiente esercizio della funzione dirigenziale;

– il raffronto tra i due rispettivi bandi, da cui risultava che il profilo professionale oggetto del nuovo concorso pubblico era ben più preciso e definito rispetto a quello previsto nel concorso riservato.

Ritornando al caso oggetto della sentenza, per il Consiglio di Stato il nuovo concorso è giustificato da:

a) una esigenza di carattere evidentemente contingente e straordinario, fronteggiata coerentemente con assunzioni a tempo determinato (sino al 31.12.2019), in sostituzione di altrettanti dirigenti amministrativi in aspettativa senza retribuzione per una durata superiore al biennio;

b) una tempistica stringente, che giustifica ampiamente la necessità di acquisire personale già formato in relazione alle specifiche competenze occorrenti, senza dover mettere in conto tempi più o meno lunghi di adattamento/apprendimento/formazione da parte di soggetti privi di esperienze e conoscenze già acquisite “sul campo”.

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