Nuovi poteri al Dirigente: lo stabilisce il decreto Brunetta

WhatsApp
Telegram

red – Le modifiche apportate dal D. Lgs. 150 del 27.10.09, in attuazione dell’art 7 della L. delega del 15/02/2009, relative alla materia disciplinare, consegnano nelle mani dei Dirigenti maggiori poteri, per quanto riguarda sanzioni e licenziamenti del personale.

red – Le modifiche apportate dal D. Lgs. 150 del 27.10.09, in attuazione dell’art 7 della L. delega del 15/02/2009, relative alla materia disciplinare, consegnano nelle mani dei Dirigenti maggiori poteri, per quanto riguarda sanzioni e licenziamenti del personale.

Con questi provvedimenti si modifica la materia contrattuale relativa alle sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. L’obiettivo è di:

  • semplificazione dei procedimenti;
  • estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora;
  • riduzione dei termini temporali del procedimento;
  • riforma del rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale;
  • definizione ed elencazione di una serie di infrazioni particolarmente gravi assoggettate alla sanzione del licenziamento (elenco eventualmente ampliabile, ma non riducibile dalla contrattazione collettiva);
  • previsione di nuove e specifiche ipotesi di responsabilità per condotte del dipendente pubblico che arrecano danno alla P.A.

I Dirigenti avranno più poteri in particolare per quanto riguarda il personale Ata per i casi di false attestazini di presenze al lavoro o falsi certificati medici. Potranno infliggere multe che fino ad ora erano di competenza degli ufficio regionali. Potranno usare anche la sospensiva dal servizio e la decurtazione di ore lavorative dagli stipendi.
Vengono introdotte sanzioni anche di carattere penale sia nei confronti del dipendente che del medico, nel caso di falsi certificati medici.

Per quanto riguarda i docenti, i dirigenti, oltre al richiamo scritto, potranno ricorrere alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni.

Ma i Dirigenti stessi dovranno sottostare a nuove responsabilità. Infatti, potranno essere sospesi nel caso di omessa collaborazione con l’autorità disciplinare, per mancato esercizio o omissione di azione disciplinbare e per omesso controllo delle assenze del personale.

Un’ampia panoramica la trovate in una nota dell’USR Lombardia, in allegato

WhatsApp
Telegram

Corsi di inglese: lezioni ed esami a casa tua. Orizzonte Scuola ed EIPASS, scopri l’offerta per livello B2 e C1