Nuovi Istituti Professionali, regole per gli scrutini. Nota Miur

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E’ arrivata finalmente la nota Miur sulla valutazione degli apprendimenti nei nuovi percorsi di Istruzione Professionale ai sensi del Decreto L.vo 61/2017.

Le regole per lo scrutinio finale

I nuovi percorsi degli Istituti Professionali sono stati avviati nell’a.s. 2018/19 e il personale ha atteso invano le le Linee guida, previste dal Regolamento del 24 maggio 2018.

In vista dello scrutinio finale il Miur ha così fornito delle indicazioni, nelle more della pubblicazione delle Linee Guida.

Al termine del primo anno spetta al Consiglio di Classe  la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento” inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.)

La valutazione

Il Consiglio di classe

  • accerta la frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti
  • valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

Sono possibili 4 esiti

  1. ammesso: valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti.
  2. ammesso: lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato
    anche all’inizio dell’anno scolastico successivo
  3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva. In questo caso si può prevedere:
    a. partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
    b. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.
  4. non ammesso all’annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

La nota Miur del 4 giugno 2019

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