Nota prot.n. 7736 del 27 ottobre 2010

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Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale

Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico in relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio Sesto –

Roma, 27 ottobre 2010

Oggetto: chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.

In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico, di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto

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