Nota Prot.4561 del 5 luglio 2011

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Frequenza disabili ultradiciottenni con disabilità nelle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado

Frequenza disabili ultradiciottenni con disabilità nelle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio Sesto –

Nota Prot.4561 Roma,5-7-2011

ALLA DIREZIONE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO
SEDE
RIF.LETTERA PROT. 5255 DEL 24-6-2011
p.c.
AIDP ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN
VIALE DELLE MILIZIE,106
00192 – ROMA
FAX-06-3722510
AL CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
SEDE
AL CAPO DI GABINETTO
SEDE
AL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE
ALLA DIREZIONE GENERALE
PER LO STUDENTE
SEDE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA SICILIA
PALERMO
FAX-091-515186-518499

OGGETTO: frequenza disabili ultradiciottenni con disabilità nelle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado. Quesito.

A riscontro della lettera di codesta Direzione Generale, relativa all’oggetto, nel confermare quanto già fatto presente a suo tempo all’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia con lettera del 3 agosto 2010, prot.n.5822, qui allegata, si precisa quanto segue:
la Sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001 prevede che << Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il ompletamento della scuola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l’attuazione
di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n.104 del 1992, anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da tredici-quattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei>>.

La CM n.4 del 15-1-2010, relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, -paragrafo 3. Accoglienza e inclusione – Alunni con disabilità, prevede che l’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i diciotto anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR 22 giugno 2009, n.122, art.9,comma 4).

La C.M. n.17 del 18-2- 2010, relativa alle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l‘anno scolastico 2010/2011, al paragrafo 7 – Alunni con disabilità-, precisa che gli alunni disabili, qualora non abbiano conseguito il diploma di licenza agli esami di Stato del primo ciclo, ma l’attestato comprovante i crediti formativi, <<se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr. art.11, comma 12, OM n.90/2001; art.9,commi 4 e 6, DPR n.122 del 22 giugno 2009)>>.

Dalla normativa sopracitata, appare chiaro, ad avviso di questo Ufficio, il diritto del disabile, in possesso dell’attestato di credito formativo ma non della licenza del primo ciclo, di proseguire, se non ha superato il 18° anno di età e comunque, entro l’anno “scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età”, nella scuola del secondo ciclo, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992. In buona sostanza, il disabile ultradiciottenne, iscritto e frequentante nei corsi diurni degli istituti di istruzione seconaria di secondo grado, ha il diritto di continuare per l’intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l’ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potrà essere ulteriormente consentita l’assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato- n.3333/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

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