Nota Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 del 7 luglio 2009

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secuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009.

secuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio IX

 

Prot. n. AOODGPER.09/10171/B/2 Roma, 7 luglio 2009

Agli Uffici Scolastici Regionali

anticipata via e-mail

All: ./.

OGGETTO: Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009.

In merito all’esecuzione delle ordinanze cautelari attinenti il contenzioso seriale avverso il D.M. 42/2009, questa Direzione, a fronte di eventuali ordinanze di accoglimento della domanda cautelare, ritiene inopportuno l’inserimento con riserva a pettine de i ricorrenti .

I ricorsi, infatti, secondo costante indirizzo giurisprudenziale, devono essere notificati non solo all’amministrazione resistente in persona del legale rappresentante ma anche all’organo munito di rilevanza esterna nei confronti del quale si rivendica il provvedimento.

Si fa presente che la linea di coordinamento adottata da questo Ministero , coerentemente alle norme di procedura civile applicabile anche in sede di giudizio amministrativo, risulta giustificata dal la natura dichiarativa delle ordinanze cautelari in questione che si limitano ad annullare il D.M. 42/2009 , legittimando codesti UU.SS.RR , non regolarmente citati in giudizio, a soprassedere a qualsiasi esecuzione , peraltro potenzialmente dannosa per le posizioni dei controintere s sati , in mancanza di un’ulteriore pronuncia di ottemperanza che stabilisca le modalità concrete dell ‘obbligazione di fare.

Considerato, che tutti i ricorsi avverso la normativa sopraccitata sono stati catalogati con indicazione del rispettivo avvocato assegnatario dell’Avvocatura Generale dello Stato, la scrivente Direzione è in grado in tempi brevi di chiedere ai suddetti avvocati di sollevare la sopradescritta eccezione pregiudiziale entro dieci giorni dalla prima udienza di merito, ex art. 23 legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

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