Nota del segretario Snals sulla valutazione del servizio presso le scuole primarie parificate paritarie

Di Lalla
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red – Pubblichiamo, dallo Snals Modena, la nota che il Segretario Generale ha inviato al Capo Dipartimento per l’Istruzione, dr. Giuseppe Cosentino e al Dir. Gen. per il personale della scuola, dr. Luciano Chiappetta sulla valutazione del servizio per i docenti in servizio presso le scuole primarie parificate paritarie.

red – Pubblichiamo, dallo Snals Modena, la nota che il Segretario Generale ha inviato al Capo Dipartimento per l’Istruzione, dr. Giuseppe Cosentino e al Dir. Gen. per il personale della scuola, dr. Luciano Chiappetta sulla valutazione del servizio per i docenti in servizio presso le scuole primarie parificate paritarie.

"Oggetto: docenti in servizio presso le scuole primarie parificate paritarie – valutazione del servizio.

In data 5.5.2010 il Direttore Generale Regionale del Piemonte emanava la Circolare n. 153 con la quale, sulla base della nota 3569 datata 2.4.2010 del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota 1728 datata 8.3.10 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica (Ufficio X),
rappresentava che:
“L’istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità”.
“La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l’Amministrazione scolastica e l’ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale”.

Dopo aver altresì osservato che le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute solo il 31 agosto 2008, per le seguenti ragioni:
avendo la legge n. 27 del 3 febbraio 2006, previsto che: ‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall’art. 345 del T.U. n. 297/1994’, essendo stato emanato con D.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore solo nel corso dell’anno scolastico 2007/08 il Regolamento di cui trattasi, il Direttore Generale Regionale del Piemonte giunge alla conclusione che fino alla data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate” e quindi che “nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all’immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovino applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008”.

In merito, a livello nazionale, esiste una situazione di grande disparità in quanto molte altre Regioni non applicano le disposizioni sopra indicate emanate dalla Direzione Generale Regionale piemontese.
Nella Regione Emilia Romagna assistiamo al caso dell’U.S.P. della provincia di Bologna che, in data 20.10.09, avendo ricevuto dalla Direzione Generale per il personale di Codesto Ministero la nota n. 15830 con la quale si affermava la validità dei servizi in oggetto, invitava (nota 1046 del 26.10.09) le Istituzioni scolastiche ad attenersi a quanto sopra. Tutto, però, è rimasto lettera morta, pare, in attesa di una imminente chiarificazione ministeriale non solo a livello di risposta a quesito, peraltro mai arrivata.

Non solo, a concreto esempio della confusione al riguardo, si riporta la risposta che il Direttore Generale scolastico delle Marche ha inviato ai Dirigenti scolastici delle province di Ancona e Pesaro ed inviata anche, per conoscenza, al MIUR Direzione Generale del Personale, nella quale afferma: “si ritiene pertanto che sia valutabile soltanto il servizio prestato nelle scuole parificate e pareggiate anteriormente al riconoscimento della loro parità” quindi fino al 2000 e non fino al 2008.

Ciò implica due effetti negativi:
A livello di mobilità. Poiché, come è noto vengono valutati solo i servizi riconosciuti o riconoscibili ai fini giuridici (e nel CCIN è chiaramente indicato che le scuole paritarie non producono effetti a tali fini) abbiamo alcune regioni nelle quali detti servizi non vengono valutati ed altre in cui vengono valutati, essendo considerati validi ai fini giuridici. Nella mobilità interprovinciale il danno e la disparità sono evidenti.
A livello di ricostruzione di carriera il danno economico per gli interessati non residenti in Piemonte o nelle altre realtà in cui questi servizi vengono riconosciuti (ci segnalano, per esempio, la provincia di Napoli) il danno è altrettanto, se non più ancora, evidente.
Come si vede il problema non può più essere rinviato, per cui occorre veramente un chiarimento a livello nazionale per riportare una valutazione univoca del servizio in questione.
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione al problema si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Prof. Marco Paolo Nigi)"

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