Non a tutti i Presidi piace il DDL Scuola. Nota ANDIS Catania

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Documento approvato dall'Assemblea dei dirigenti scolastici promossa dall'ANDIS in data 21 APRILE 2015 – I Dirigenti Scolastici, pur apprezzando il tentativo di mettere la Scuola tra le priorità nell'azione di Governo del Paese, e pur rilevando che sembra essersi interrotta una lunga fase di soli “tagli” per il servizio pubblico scolastico, ritengono necessario porre all'attenzione dei decisori politici, delle organizzazioni sindacali e della società civile le seguenti considerazioni, su alcune delle parti ritenute significative del D.D.L.:

Documento approvato dall'Assemblea dei dirigenti scolastici promossa dall'ANDIS in data 21 APRILE 2015 – I Dirigenti Scolastici, pur apprezzando il tentativo di mettere la Scuola tra le priorità nell'azione di Governo del Paese, e pur rilevando che sembra essersi interrotta una lunga fase di soli “tagli” per il servizio pubblico scolastico, ritengono necessario porre all'attenzione dei decisori politici, delle organizzazioni sindacali e della società civile le seguenti considerazioni, su alcune delle parti ritenute significative del D.D.L.:

Ruolo e Competenze assegnate al Dirigente Scolastico, come indicate nell'articolo 7 del Capo III. Comma 1: la prima parte del comma riprende quanto previsto dalla Normativa vigente: la novità è costituita dal fatto che il DS diventa “responsabile delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti”.

Se la valorizzazione delle risorse umane era già una competenza ascrivibile al ruolo di DS, l'individuazione del DS come responsabile delle scelte didattiche e formative della scuola, senza prevedere una compartecipazione attiva, a pieno titolo, del Collegio dei Docenti, appare squilibrata.

Infatti, mentre l'Organo Collegiale, formato dai tecnici della didattica, risulta non coinvolto nella “responsabilità” delle scelte didattiche e formative, ai DS viene attribuita la responsabilità totale, anche in sede di esiti, di scelte per le quali si potrebbe non essere “competenti”, sia per esperienza che per abilitazioni e studi posseduti, e che dovranno essere sviluppate da personale tecnico che viene deresponsabilizzato, e che quindi potrebbe non lasciarsi coinvolgere nello sviluppo della Scuola-Comunità, con esiti disastrosi.

La responsabilità delle scelte presuppone, inoltre, che il DS abbia adeguate competenze didattiche : ciò confligge con il RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA : se è il Capo d'Istituto ad avere la responsabilità decisionale dei curricula, egli deve essere competente nelle discipline presenti nel curricolo di scuola;quindi deve essere appartenente all'ordine e grado di istruzione che è chiamato a dirigere: non avrebbe senso un Ingegnere che diriga un Classico o un Comprensivo, o un Laureato in Pedagogia che vada a dirigere un Tecnico Industriale o un Professionale.

Commi 2 e 3: trattano le modalità con cui il DS propone gli incarichi di Docenza agli Aspiranti inclusi negli Albi Territoriali.

Ecco il percorso che andrebbe attivato per ogni incarico:

  • Analisi dati disponibili nel Portfolio che contiene il curriculum di ciascun docente iscritto all'albo;
  • Pubblicità criteri adottati per selezionare i soggetti a cui proporre un incarico:
  • Atto di conferimento incarico con relativa motivazione;
  • Pubblicità dell'incarico conferito e della relativa motivazione.

Se, ad es., serve nominare un docente di Lettere, classe di concorso A043, il DS deve, prioritariamente, avere contezza dell'intero Elenco di docenti inseriti nello specifico Albo Territoriale, e dei relativi Curricula; deve operare un confronto dei Curricula facendo riferimento a principi e criteri di trasparenza che deve rendere pubblici; selezionato il docente conferisce l'incarico e, successivamente, lo rende pubblico corredandolo con la motivazione a fondamento della proposta.

Il meccanismo di selezione del personale diventa lunghissimo e farraginoso, manca di elementi oggettivi a cui fare riferimento, e pertanto si presta alla costruzione di criteri “su misura”, strettamente legati ai requisiti posseduti dai docenti che si intendono assumere.

A meno che non vi sia una attenuazione della tutela dei Diritti Soggettivi, è presumibile un incremento notevole del Contenzioso, che si tradurrebbe in una impossibilità di garantire continuità al servizio scolastico, ed una situazione di discredito della Dirigenza Scolastica.

Alcuni diritti garantiti da norme apposite a tutela dello Stato Politico e Sociale (Legge 104, cure per gravi patologie invalidanti, legge 1204, Diritto allo studio, permessi per mandato politico e sindacale) rischiano di non essere più tutelati, per il rischio di disvalore di queste fattispecie ai fini di un servizio ottimale.

L'Albo territoriale sembra rispondere, per come concepito, ad una logica di precarizzazione del pubblico impiego, forse connesso ad un tentativo di restringere fortemente i diritti dei lavoratori a tutti i livelli.

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

E' l'elemento cardine su cui gira la Riforma: infatti le risorse di Organico vanno puntualmente indicate nel Piano Triennale delle singole Scuole da parte dei DS (che ne sono i responsabili).

Purtroppo, però, la quantificazione fatta dalle singole Scuole passa per le “Forche Caudine” del doppio “controllo” dell'USR e del MIUR, che ne verificano la fattibilità e ne determinano la quantificazione delle risorse che verranno assegnate: ne deriva che il Piano Triennale potrebbe anche non essere attivabile per la parziale mancanza delle risorse richieste.

Questo è un indubbio punto di debolezza del D.D.L.: infatti, se è vero che le scuole non possono pensare di scrivere un “Libro dei sogni”, è altrettanto vero che l'USR potrebbe esercitare, nella convalida delle richieste, una discrezionalità non oggettiva, né legata a specifica conoscenza della realtà. Sarebbe opportuno prevedere che in questa fase gli Uffici siano comunque vincolati da parametri quantitativi e qualitativi predeterminati.

In APPENDICE sembra opportuno anche evidenziare le seguenti Ulteriori Note al D.D.L. Scuola

Art. 6 comma3 -……. “Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento”, Sommato al comma 3 lettera d “utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga titolo di studio valido all'insegnamento; “Viola il diritto alla didattica trasformando di fatto le sostituzioni fino a 10 gg in vigilanza. Aggravato da quanto previsto sempre dall'art. 7 comma 3 alla lettera successiva “potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.”

Art. 7 comma 6 “il dirigente scolastico, ……, può diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Nel corrispondente punto dell'Allegato Tecnico si legge “la possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto dei limiti della dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altri classi”

Art. 21, la delega al governo è troppo ampia, spazia dal reclutamento dei dirigenti al riordino della GOVERNANCE, dalla revisione degli istituti tecnici e professionali alla definizione dei servizi educativi per l'infanzia,……

per finire con l'art. 22 comma 1 “La norma, in considerazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge, prevede che l'intero apparato normativo attuativo sia adottato in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola, non ancora costituito”

Tutto l'Allegato Tecnico sottolinea che, per gran parte degli interventi, l'applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri e che gli istessi saranno realizzati nei limiti delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Nota del direttore Paolino Marotta "l'articolo evidenziato in oggetto non rappresenta la posizione ufficiale dell'ANDIS sul ddl scuola, posizione che è ben illustrata nei documenti pubblicati sul nostro sito www.andis.it."

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