Non si può bocciare uno studente solo perché ha fatto molte assenze. Sentenza

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Una sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II, 18/02/2020, n. 233 che farà forse discutere, poiché mette in discussione la questione dell’eccessivo numero di assenze in materia di superamento dell’anno scolastico. Lo studente veniva bocciato,dunque non ammesso alla classe successiva, in quanto “ha fatto moltissime assenze superando il numero di ore di assenze consentito nell’anno scolastico”.

La normativa

L’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 122 del 2009 stabilisce che: “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Inoltre, la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20 del 4 marzo 2011, con riferimento alle modalità di applicazione delle deroghe di cui all’art. 14 D.P.R. n. 122 del 2009, stabilisce che: “… si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati …”.

Emergeva che lo studente, come dedotto nel ricorso prodotto dal proprio difensore,non avesse superato il monte di 300 ore, quale numero massimo considerato dallo stesso istituto scolastico in caso di malattie continuative. “In tale contesto, è evidente il dedotto deficit di istruttoria e di motivazione, posto che l’affermazione dell’istituto resistente, secondo cui la minore: “… ha fatto moltissime assenze, superando in n. di ore di assenze consentito nell’anno scolastico”, deve ritenersi del tutto errata, alla luce degli elementi documentali ritualmente acquisiti nell’odierno giudizio. Né tale deficit istruttorio e motivazionale può dirsi sanato dal verbale di non ammissione della ricorrente allo scrutinio finale, in cui si legge che: “attentamente visionati e valutati tutti i certificati medici presentati, considerato il tipo di assenze ed il loro numero, queste non permettono di fatto lo scrutinio dell’alunna”.

Non si devono valutare solo le assenze ma anche il profitto

“A ciò aggiungasi altresì che l’Amministrazione ha scrutinato solo il dato obiettivo delle assenze, senza per nulla prendere in considerazione il rendimento della studentessa negli anni precedenti, nonché in quello di riferimento. (…)Per tali ragioni, l’Istituto scolastico avrebbe dovuto valutare anche tale aspetto, e non solo considerare il freddo dato numerico delle assenze. Ciò in armonia all’orientamento giurisprudenziale seguito da questo TAR, secondo cui: “Qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. La decisione di far ripetere l’anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico” (TAR Lecce, II, 17.9.2019, n. 1473. In termini confermativi, cfr. TAR Lecce, II, 25.5.2018, n. 899).Senonché, nel caso di specie, l’Istituto scolastico non ha minimamente considerato il rendimento della studentessa, la quale – si ribadisce – ha riportato nell’anno di riferimento una media maggiore della sufficienza”.

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