Non è possibile bocciare con una sola insufficienza

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Con la sentenza 1117 del 29 ottobre 2015, il Tar del Veneto stabilisce che un alunno con una sola insufficienza non può essere bocciato.

Con la sentenza 1117 del 29 ottobre 2015, il Tar del Veneto stabilisce che un alunno con una sola insufficienza non può essere bocciato.

I fatti

Uno studente, il cui giudizio era stato sospeso per una insufficienza e a cui la scuola non proponeva alcun tipo di recupero se non lo studio a casa, dopo la prova di verifica di fine estate non veniva ammesso alla classe successiva con la seguente motivazione “L’alunno non ha colmato con lo studio le lacune emerse nello scrutinio di giugno. Per questo il c.d.c. ritiene che lo studente non abbia raggiunto le conoscenze e le competenze minime e delibera a maggioranza la non ammissione alla classe successiva.”.

La decisione del Consiglio di classe è stata impugnata per i seguenti motivi

La non ammissione del ragazzo alla classe successiva è stata votata a maggioranza da 7 docenti su 10 senza specificare se i 3 docenti contrari alla non ammissione avessero o meno assistito alla prova di verifica.  Non è specificato neanche se i 7 docenti che hanno votato per la non ammissioni fossero presenti alla prova di verifica o abbiano giudicato l’ammissibilità alla classe successiva esclusivamente da relato.
Il Consiglio di classe non ammettendo lo studente alla classe successiva non avrebbe proceduto alla valutazione complessiva dell’alunno come imporrebbero i parametri normativi ma si sarebbe limitato a riportare il giudizio del verbale che dice testualmente “Impegno non adeguato nello studio domestico. Metodo di studio non adeguato. Difficoltà di elaborazione di concetti. Partecipazione discontinua al dialogo educativo. Recupero in itinere negativo”. Inoltre si contesta lo svolgimento della prova solo in forma orale pur essendo la materia in questione,  Lingua e Letteratura italiana, caratterizzata da verifiche scritte oltre che dall’orale. In questo modo lo studente non è stato valutato nel complesso.

Secondo i giudici il primo punto non sussiste poiché non tutti i docenti sono tenuti ad assistere alle prove di verifica, il che spiega perché il verbale relativo è stato sottoscritto soltanto da 7 docenti e anche il fatto che non siano stati menzionati i docenti contrari alla non ammissioni non rileva nessuna mancanza poiché al riguardo non sussiste alcun obbligo normativo.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione, quella negativa riportata in italiano nello scrutinio di giugno non viene contestata mentre viene contestata la motivazione espressa nello scrutinio differito dopo la prova di verifica poiché, pur non trattandosi di una mera copiatura in esso non si dimostri perché la non sufficiente preparazione in italiano non permetta allo studente di affrontare la classe successiva tenuto conto del fatto che i voti riportati nelle altre materie erano tutti superiori o pari alla sufficienza.

Proprio per questo secondo motivo il ricorso pare fondato e viene accolto.

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