No sdoppiamento classi in caso di assenza dei docenti. Nota USR Calabria

Di Lalla
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red – L’USR Calabria interviene sulla problematica della sostituzione del personale docente temporaneamente assente, indicando i riferimenti normativi ai quali fare riferimento. La nota era stata sollecitata dal sindacato SAB, per frenare il fenomeno della redistribuzione degli alunni in altre classi, nonostante reiterate proteste e atti di rimostranza da parte dei docenti coinvolti.

red – L’USR Calabria interviene sulla problematica della sostituzione del personale docente temporaneamente assente, indicando i riferimenti normativi ai quali fare riferimento. La nota era stata sollecitata dal sindacato SAB, per frenare il fenomeno della redistribuzione degli alunni in altre classi, nonostante reiterate proteste e atti di rimostranza da parte dei docenti coinvolti.

La nota dell’USR Calabria è chiara " le soluzioni organizzative praticabili al riguardo per assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni sono quelle di cui al D.M. n. 131/07 e alla nota di chiarimenti prot. n. 9839 dell’8.11.10, da ultimo trasmessa dal MIUR."

Nel merito – ricorda il Prof. Umberto Sola del SAB – vi sono determinazioni di altri UU.SS.RR., Puglia, Lombardia, Basilicata, ecc.., in particolare, quest’ultimo, con nota prot. n. 7934 del 22/11/2010, nel far riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8/11/2010, così dispone: “Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclasse e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre il SAB ricorda che è illegittimo, inoltre, l’utilizzo dell’insegnante di sostegno o di religione cattolica su disposizione del dirigente scolastico; prassi “anomala” (vietata da circolari ministeriali, territoriali e dall’art.13 comma 6 della L. 104/92) che comporta, per il personale docente, l’assunzione di responsabilità penali e patrimoniali non previste, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi alunni pregiudicandone il diritto allo studio.

In particolare per l’insegnamento della religione cattolica, dove spesso l’ora è collocata o alla prima o all’ultima, facendo cosi entrare dopo o uscire prima chi non si è avvalso di tale insegnamento, contravvenendo alle disposizioni MIUR, non ultima la C.M. n. 18 del 4/7/2013 prot. n. 1587 la quale ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota (n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla normativa contrattuale e retributiva.

OrizzonteScuola.it si è occupato spesso della problematica, ma la soluzione ottimale non è stata ancora trovata? Perchè si continua ad organizzare la didattica secondo una prassi non legittima? La risposta più ovvia da parte dei Dirigenti Scolastici è quella di non avere fondi a sufficienza per il pagamento delle supplenze brevi e temporanee, per cui si cerca di sopperire ad una mancanza da parte del Ministero cercando di "nascondere" i problemi con soluzioni presentate come "di buon senso", che si avvalgono della collaborazione di tutto il personale della scuola, studenti compresi, che vedono in tal modo compromesso il diritto allo studio.

Un’altra risposta è relativa all’organizzazione stessa: a volte è difficile reperire in poche ore un supplente per un solo giorno di lavoro; mentre infatti nella scuola di infanzia e primaria l’assegnazione delle supplenze inferiori a 10 giorni sono appositamente regolamentate, ciò non è ancora avvenuto nella scuola secondaria, per cui è difficile per le segreterie individuare il docente disponibile.

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Fino a quando è possibile, i Dirigenti Scolastici utilizzano i colleghi della scuola stessa per coprire la supplenza, ma è bene ricordare, come più volte ha fatto il Miur, che l’utilizzo di dette ore ha natura emergenziale, con il solo obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente.

Ricordiamo dunque la normativa

Scheda UIL Cosa fare in caso di assenza dell’insegnante. Illegittimo sdoppiare le classi

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Gilda – La Gilda degli Insegnanti dice NO alla divisione delle classi

Snals Treviso – Accorpamento classi per assenza del docente e utilizzo improprio dell’insegnante di sostegno: come difendersi

Il Ministero ha emanato la nota 08 novembre 2010 , che non lascia adito ad alcuna interpretazione

"[…] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino
praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze."

In pratica, ricordano i sindacati, lo sdoppiamento delle classi

  • non è prevista da alcun regolamento;
  • se pur in via temporanea, di fatto, modifica l’organico e costituisce delle pluriclassi senza alcuna autorizzazione;
  • configura profili che potrebbero risultare penalmente perseguibili con riferimento all’art. 340 del Codice Penale in materia di interruzione di un pubblico servizio;
  • si presta a determinare eventuali infrazioni delle norme sulla sicurezza con riferimento al numero massimo degli alunni per classe, di cui al DPR 81/2009, e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano, di cui al DM del 18/12/1975 in materia di norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica.

Consigliando pertanto ai docenti di richiedere in tali circostanze un ordine di servizio scritto. Ma è proprio questo il punto dolente. Per quieto vivere, per spirito di "buon senso" del docente (mentre si richiede l’ordine di servizio la classe possibilmente è scoperta), perchè si temono "conseguenze" legate a tale richiesta, si preferisce accettare la richiesta. Situazione ancor più grave per gli insegnanti precari Accorpamento classi e utilizzo improprio dell’insegnante di sostegno: veramente il precario potrebbe difendersi? .

L’ultima in ordine di tempo è dunque la nota USR Calabria del 25 febbraio 2014

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