Niente obbligo di pensione per precari oltre i 65 anni

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Il quotidiano Italia Oggi di giorno 22 febbraio, a pagina 39, riporta la notizia relativa ad una sentenza che eslcude dai benefici dell’art. 109 del dpr n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno di età il limite per il collocamento a riposo, i docenti a tempo determinato. La norma è valida soltanto per i docenti di ruolo.

Il quotidiano Italia Oggi di giorno 22 febbraio, a pagina 39, riporta la notizia relativa ad una sentenza che eslcude dai benefici dell’art. 109 del dpr n. 417 del 1974, che fissa al 65° anno di età il limite per il collocamento a riposo, i docenti a tempo determinato. La norma è valida soltanto per i docenti di ruolo.

Almeno secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 3 febbraio 2011 n. 764.

Il contenzioso era nato a seguito dell’eliminazione dalla graduatoria di una docente precaria che aveva ragginto il sessantaciquiesimo anno di età. Il ricorso di quest’ultima ha condotto alla sentenza citata e al reintegro.

Per i precari rimane valida la legge del 19 marzo 1955, n. 160 che all’art 24 fissa il limite massimo di 70 anni.

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