Niente concorso per lavoratori appalti pulizie, assunti da graduatoria come collaboratori scolastici

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Decreto scuola: l’ultima versione, quella inviata alla Ragioneria di Stato l’08 ottobre presenta una novità importante per i lavoratori degli appalti di pulizie.

Non più un concorso per l’assunzione dal 1° gennaio 2020 di 11.263 lavoratori, ma una graduatoria per titoli  e servizi, secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1884 n. 297.

Requisiti

I requisiti di accesso alla graduatoria saranno definiti dal decreto al momento della sua pubblicazione. Questi quelli principali e già noti:

• servizio per almeno dieci anni (inclusi il 2018 e il 2019) presso scuole statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari;
• essere assunti in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di ditte titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi sopra detti

Il titolo di studio per accedere alla procedura concorsuale dovrebbe essere invece la licenza di scuola media, in base a quanto riferito dal sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano, durante un incontro il 20 aprile scorso, a Brindisi, con i lavoratori.

Niente colloquio

Dal concorso è stato dunque eliminato il colloquio. Questo sia per fare in tempo per le assunzioni dal 1° gennaio 2020, sia perchè la procedura è definita una “mera stabilizzazione” di personale già impiegato nelle stesse mansioni.

Inoltre si deve considerare che per accedere al profilo professionale di collaboratore scolastico – si legge nella relazione illustrativa – è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

Si prevede inoltre che alla procedura non possa partecipare il personale escluso dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente rendimento insufficiente o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della normativa vigente o contrattuale.

L’esclusione dalla procedura riguarda anche i soggetti condannati per reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e ai condannati per taluno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie di cui agli art. 600 septies . e e 609 novies del codice penale,nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine o grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Infine, si prevede che è integrato il reato di falso di cui all’art. 495 del codice penale nel caso in cui i soggetti, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione dichiarino o attestino falsamente la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla procedura stessa.

Risparmio di spesa

La procedura produce sostanzialmente un risparmio di spesa dei quali però per prudenza non si tiene conto ai fini della determinazione dei saldi della finanza pubblica.

Infatti modifica la legislazione uniformando le modalità e i criteri di graduazione dei soggetti interessati all’immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico nell’ambito della procedura riservata ai dipendenti delle imprese di pulizie attive presso le scuole, a quelli utilizzati per la generalità dei collaboratori scolastici dipendenti dallo stato.

Inoltre, eliminato il colloquio, non ci saranno più le spese per la retribuzione delle commissioni.

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