PON: il docente che prepara progetto non è pagato. Sentenza

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Il docente che progetta nell’ambito dei Pon una iniziativa approvata e realizzata poi da un altro insegnante non ha diritto a ricevere compensi per l’attività svolta nell’ideazione e predisposizione.

La motivazione è ravvisabile nella mancanza di una previsione normativa o contrattuale che giustifichi il compenso della parte iniziale del progetto.

A stabilire il principio è la sentenza n.29370 della Cassazione, sezione Lavoro, depositata ieri e pubblicata dal Sole 24 Ore.

La storia dei due progetti Pon

Ad avviare il ricorso era stato un docente di religione di un liceo artistico campano che aveva lavorato da due progetti Pon promossi dalla stessa scuola. Le due iniziative, “Il suono dei bit replay” e “Essere insieme”, erano risultate in testa alla classifica di due graduatorie.

Il dirigente scolastico aveva però designato altri docenti ai ruoli di tutor e di coordinatore del gruppo. Il docente di religione si è rivolto a un avvocato per chiedere a un giudice se il comportamento del dirigente scolastico fosse stato legittimo e se non fossero ravvisabili danni economici subiti da risarcire. Tali danni sarebbero, nella visione del docente di religione, consistiti nell’attività per l’attività di progettazione svolta a monte (prima cioè dell’approvazione dei progetti da parte del dirigente), sia il danno professionale e all’immagine per il mancato conferimento degli incarichi.

I tre gradi di giudizio

Il tribunale ordinario aveva accolto in parte la tesi del docente e aveva assegnato allo stesso un rimborso risarcitorio pari a 10mila euro. In secondo grado, però, la sentenza è stata ribaltata.

La corte di Appello, infatti, non è riuscita a individuare nelle Linee guida sui progetti Pon una voce con cui giustificare il compenso per l’attività di predisposizione di progetti; il docente non era riuscito a provare in maniera adeguata il danno all’immagine subito.

La Cassazione non ha potuto fare a meno di confermare il principio contenuto nel verdetto del secondo grado di giudizio.

La sentenza

Secondo i Giudici con l’Ermellino, non poteva essere assegnato al docente ricorrente un compenso, mancando una clausola relativa alla liquidazione di compensi per l’attività di preparazione dei progetti. Il docente di religione non è riuscito a circostanziare meglio il danno subito a seguito dall’affidamento della realizzazione del progetto ad altri suoi colleghi per poter richiedere il risarcimento. Hanno però riconosciuto un inadempimento da parte del dirigente scolastico in relazione alla qualificazione professionale del lavoratore.

Il Collegio, come scrive il Sole 24 Ore, ha sottolineato come a seguito dell’appello della sentenza di primo grado da parte del Miur e dell’appello incidentale dello stesso insegnante, il thema decidendum sottoposto ai giudici non ha riguardato il profilo della illegittimità del comportamento del dirigente, bensì la mancata previsione delle Linee guida dei progetti Pon in merito ai compensi per le attività preliminari dei progetti stessi, nonché la mancata prova circa il danno professionale e all’immagine subito dal professore.

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