Supplenze su attività alternativa alla religione: deve essere assicurato il punteggio nelle Graduatorie

Di Lalla
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di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – L’attuale normativa dispone l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica, attività in cui possono essere impiegati anche i docenti precari, ma non riconosce il punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento, del periodo di servizio svolto, seppure il docente faccia parte a pieno titolo del Consiglio di Classe.

di Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) – L’attuale normativa dispone l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica, attività in cui possono essere impiegati anche i docenti precari, ma non riconosce il punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento, del periodo di servizio svolto, seppure il docente faccia parte a pieno titolo del Consiglio di Classe.

L’articolo 9, punto 2, dell’accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

La C.M. n. 59/2010 ha di fatto stabilito l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica recitando: “Si richiama l’attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”.

La sentenza del Tribunale di Padova del 30.07.2010 richiamando quella del Consiglio di Stato ha dichiarato che sussiste un vero e proprio obbligo per la scuola di attivare gli insegnamenti alternativi all’insegnamento religioso.

Nella sentenza si legge:

“Al riguardo la recentissima sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato, n. 2749/2010, afferma espressamente che l’istituzione degli insegnamenti alternativi deve considerarsi obbligatoria per la scuola. Afferma precisamente il giudice amministrativo che “nelle scuole in cui il corso alternativo non è attivato, lo studente che per motivi religiosi non intenda avvalersi dell’insegnamento della religione, ha come sola alternativa quella di non fare nulla…la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia: la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 Cost…”.

Ancora sull’obbligatorietà di tale attività e su altri aspetti quali la retribuzione e a chi compete l’insegnamento, il MEF con nota del 07 marzo 2011, prot. n. 26482 afferma:

“In relazione ai numerosi quesiti pervenuti circa le modalità di pagamento delle ore di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica codesto Dipartimento ha chiesto l’avviso dello scrivente in merito alle modalità di pagamento di tali attività.

Al riguardo, poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternative, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Al fine dell’attribuzione delle ore da liquidare possono identificarsi quattro tipologie di destinatari:

1) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4) personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate”.

Giova ricordare che già il punto III della C.M n. 316/1987 relativa all’ insegnamento della religione cattolica – Attività alternative – Altre opportunità – Istruzioni per l’anno scolastico 1987/88 già prevedeva:

“Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio". […]
Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio”.

La C.M. n. 368/1985 indicava invece l’obbligo in capo al collegio docenti di organizzare le attività didattiche alternative e di individuare la classe di concorso delle attività in questione e fornire altre eventuali indicazioni.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto e soprattutto in relazione all’obbligatorietà dell’insegnamento di alternativa alla religione cattolica nella scuola, ci chiediamo come sia possibile che qualora in ultima ipotesi venga nominato un supplente per svolgere tale attività il servizio svolto non sia riconosciuto come “servizio d’insegnamento” e di conseguenza non sia utile ai fini della maturazione del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento.

Ricordiamo, infatti, che per l’attuale normativa il servizio per l’attività alternativa alla religione cattolica è valutabile come servizio non specifico nelle graduatorie di circolo e istituto di III fascia, ai sensi della nota 6 alla tabella di valutazione allegata al D.M. n. 131 del 13.6.2007;

non è invece valutabile nelle GAE in quanto ciò è stato stabilito dal MIUR nella FAQ del 5 aprile 2007 che riportiamo:

D. Sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2 al DDG) i servizi prestati per l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento?
R.: No, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG) sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento”
.

A mio modesto avviso si dovrebbe ritenere superata tale FAQ ministeriale e ci sarebbe bisogno di un intervento urgente in tal senso che riconosca a tutti gli effetti il servizio svolto per l’insegnamento alternativo alla religione cattolica, quindi anche la spendibilità di tale attività ai fini dell’aggiornamento delle GAE.

Giova infatti ricordare che il reclutamento del docente avviene, così come per le “normali supplenze”, secondo il principio dell’utile collocazione nella relativa graduatoria e quindi secondo il principio del “merito”.

Inoltre la prestazione fornita dal docente, che viene comunque interpellato per la propria classe di concorso, dev’essere riferita all’attività d’insegnamento per cui il docente ha titolo a configurare nelle graduatorie dalle quali è interpellato.

Nel contratto, quindi, dovrà necessariamente essere indicata la classe di concorso per la quale il docente è stato interpellato anche se la prestazione è individuata nell’attività alternativa alla religione cattolica.

Inoltre dal momento che il pagamento è a carico del MEF (con relativo versamento dei contributi) è davvero paradossale che un’attività d’insegnamento ormai ritenuta obbligatoria non sia, al pari degli altri insegnamenti, ancora “riconosciuta” ai fini dell’aggiornamento delle GAE.

Questa situazione crea quindi una serie di disparità con gli altri docenti curricolari e si può tranquillamente affermare che il docente interpellato per tale attività spera che la proposta sia uno spezzone in modo da conservarsi l’opportunità di completare l’orario con altro incarico per l’insegnamento della propria classe di concorso in modo da garantirsi la maturazione del punteggio.

Completamento, ricordiamolo, che potrebbe però anche non avvenire o avvenire solo come proposta ma poi non realizzarsi per incompatibilità d’orario.

Pertanto, le circolari ministeriali mirano “all’assicurazione di tale insegnamento” in tutte le scuole; la circolare del MEF decreta tale insegnamento “un servizio strutturale obbligatorio” tanto da ritenere che debba “essere pagato a mezzo dei ruoli di spesa fissa”, dopodiché tale insegnamento qualora sia affidato ad un docente, con regolare reclutamento attraverso la normale procedura di scorrimento delle graduatorie, di fatto non viene riconosciuto e quindi non è spendibile nell’aggiornamento delle GAE.

La questione ci appare alquanto insensata.

A conclusione vogliamo anche ricordare che ai sensi della sentenza del Tar Lazio n. 33433 del 15 novembre 2010 e quella n.924 del 1 febbraio 2011 il docente di alternativa alla religione cattolica fa parte a pieno titolo del consiglio di classe.

Tali sentenze di fatto annullano gli artt. del DPR 122/09 che prevedono che i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica “forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno” e riconoscono al docente lo stesso ruolo e la stessa “importanza” degli altri docenti.

Confidiamo in un intervento del Ministero che definisca la questione.

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