Pensioni, dal 2014 TFR a rate. I provvedimenti che interessano anche i docenti

WhatsApp
Telegram

red – Si tratta di una delle novità contenute nella legge di stabilità, ma si parla anche di blocco della rivalutazione. Gli articoli della Legge di stabilità che riguardano i due argomenti, in anteprima per i lettori di Orizzontescuola.it

red – Si tratta di una delle novità contenute nella legge di stabilità, ma si parla anche di blocco della rivalutazione. Gli articoli della Legge di stabilità che riguardano i due argomenti, in anteprima per i lettori di Orizzontescuola.it

Partiamo dal TFR e dalla sua corresponsione in due rate per gli importi superiori ai 50 mila euro, come già per le cifre superiori ai 90 mila euro, mentre la rateizzazione diventa tripla nel caso di importi di 100mila euro, come era già per gli importi di 150mila. Un provvedimento che colpisce anche i lavoratori della scuola, dal momento che per raggiungere la cifra minima per la rateizzazione (50mila euro) ci vogliono circa 30anni di contributi. Rateizzazione che riguarderà i lavoratori in pensione a partire dal 2014.

Altra questione riguarda la rivalutazione delle pensioni. A riguardo riportiamo l'articolato in nostro possesso, molto chiaro ed esaustivo, dell'ultima bozza valida relativa alla legge di stabilità

Rivalutazioni:

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione  automatica dei trattamenti pensionistici,  secondo  il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

  •  nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori  a tre volte il trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera,   l'aumento   di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 90  per  cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori  a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di  importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera,   l'aumento   di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 75 per  cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori  a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di  importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera,   l'aumento   di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 50 per  cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori  a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014,  non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: “Per le medesime finalità”.

Riportiamo, per quanto comprensibile, anche l'articolato relativo alla rateizzazine del TFR

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

  • all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;
  • all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.

3. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Per quanto riguarda le pensioni d'oro, sebbene non riguardino di certo i docenti, riportiamo l'articolato specifico

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7, comma 2 della presente legge.

Vedi anche

Pensionamento al primo settembre 2014. I requisiti necessari

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri