Corso di formazione sulla sicurezza: durante l’orario di servizio e senza oneri economici per i lavoratori

Di Lalla
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red – La formazione dei lavoratori sulla sicurezza trova la sua fonte normativa nell’art. 22 comma 6 del Dlgs n.626/94, pertanto il datore di lavoro pubblico è tenuto a svolgere la formazione dei dipendenti durante l’orario di lavoro senza comportare oneri economici a loro carico. Nota di chiarimenti dell’Ufficio Scolastico di Alessandria. E se il corso avviene al di fuori dell’orario di servizio? E la qualità dei corsi?

red – La formazione dei lavoratori sulla sicurezza trova la sua fonte normativa nell’art. 22 comma 6 del Dlgs n.626/94, pertanto il datore di lavoro pubblico è tenuto a svolgere la formazione dei dipendenti durante l’orario di lavoro senza comportare oneri economici a loro carico. Nota di chiarimenti dell’Ufficio Scolastico di Alessandria. E se il corso avviene al di fuori dell’orario di servizio? E la qualità dei corsi?

Gestione e modalità di svolgimento dei percorsi formativi sulla sicurezza. Nota Prot. n 1453 AOO/AT/AL dell08 marzo 2013 dell’Ambito Territoriale di Alessandria

"[..] Le norme che presidiano gli adempimenti di cui all’oggetto e che si ribadiscono al limite della pedanteria sono le seguenti secondo una sintesi molto approssimativa tratta dal Dlgs n.81/2008:

art. 18, comma 1, lettera l) il dirigente è tenuto ad “ adempiere agli obblighi d’informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 “;
art. 20, comma 2 lettera h) il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.;
Art. 37, comma 4 la formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 37 comma 6 la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti “ deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi“.
Art. 37 comma 12 la formazione deve avvenire nell’ambito degli impegni lavorativi degli stessi dipendenti e non può comportare oneri a carico dei lavoratori

[…] Non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 29 e 63 e sgg. del CCNL 2006/2009 la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza dovrebbe trovare quindi la sua fonte direttamente nell’art. 22 comma sesto del Dlgs n.626/94, conseguentemente, si ha motivo di ritenere che il datore di lavoro pubblico sia tenuto, secondo espressa disposizione di legge, a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l’orario di lavoro senza comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Per contro, ove un corso di formazione inerente la sicurezza sul posto di lavoro, avesse luogo al di fuori dell’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero, fermo restando il non obbligo di partecipazione in
questo caso poiché è fuori dall’orario di lavoro.

Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, infatti, tali ore, non rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007."

E se il corso viene proposto al di fuori dell’orario di servizio? Come considerare tali ore? Ci viene in aiuto la risposta  di Giuseppe D’Aprile, della segreteria nazionale della UIL scuola

"Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.

Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007."

Per la UIL Nazionale, quindi, i corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, appunto come detta l’art. 37/12 del D. Lgs. n. 81/2008,   altrimenti le ore impegnate dal personale devono essere recuperate, se trattasi degli ATA, oppure rientrare nelle 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività), se trattasi di personale docente.

Non ce ne sarebbe bisogno ma a scanso di equivoci precisiamo che: trattandosi di attività "collegiali" e considerando che le 40 ore di cui alla lettera a dell’art.  29/3  del CCNL/2007 non vanno confuse o considerate “intercambiabili” con quelle della lettera b ( Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80), i corsi sulla sicurezza, se svolti al di fuori dell’orario di servizio (ad es. nel pomeriggio per i docenti), devono necessariamente rientrare nell’art. 29 comma 3 lettera a:

"partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue" 

La qualità dei corsi

Vi invitiamo ad esprimere la vostra opinione su qualità e modalità di svolgimento dei corsi, scrivendo a [email protected], come ha già fatto Simona

Obbligatori i corsi sulla sicurezza? Alcuni chiarimenti

La nota dell’Ufficio Scolastico di Alessandria

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