Neoimmessi in ruolo: alcuni docenti non devono svolgere anno di prova e formazione
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Forniamo le indicazioni, sulla scorta di quanto comunicato dall’USR Piemonte, sui docenti che pur rientrando nella categoria dei neoimmessi in ruolo per l’a.s 2017/18 non devono ripetere l’anno di prova e formazione in quanto lo hanno già svolto e superato precedentemente.
Non devono svolgere nuovamente l’anno di prova e formazione (se lo hanno già svolto e superato)
- i docenti che, già immessi in ruolo con riserva da GaE hanno poi rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo da concorso
- i docenti prima assunti su sostegno che sono stati assunti per l’a.s. 2017/18 su posto comune
- i docenti che hanno ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando a classe di concorso iniziale o affine e per la quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e di prova.
Tali docenti sono esentati dalla ripetizione dell’anno di prova
per il principio di ragionevolezza ed economicità dell’azione amministrativa.
Le indicazioni dell’USR confermano quanto già evidenziato dall’USR Lombardia