Neo laureati in SFP: supplenze da MAD, inserimento graduatorie istituto, sanzioni e punteggio. I casi possibili

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Neo laureati in Scienze della Formazione Primaria: incarichi tramite MAD, inserimento graduatorie di istituto in provincia diversa, sanzioni per mancata accettazione supplenza dalle predette graduatorie o abbandono del servizio, punteggio conseguito.

Neo laureati in Scienze della Formazione Primaria e MAD

I neo laureati in SFP, che non si sono potuti inserire nelle graduatorie di istituto né all’atto dell’aggiornamento triennale 2017-20 né con le finestre semestrali dello scorso anno, possono inviare domanda di messa a disposizione, tramite la quale potranno ottenere incarichi o supplenze brevi presso la scuola primaria e dell’infanzia.

Finestra annuale di ottobre e inserimento elenchi aggiuntivi

Il DM n. 666 del 15/07/2019, modificando il DM n. 326 del 3 giugno 2015 , ha previsto che i docenti (primaria, infanzia e secondaria), che si abilitano entro il 1° ottobre di ciascun anno, possono richiedere l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.

Allo stesso modo, i docenti (primaria, infanzia e secondaria) che si specializzazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno, relativi alla rispettiva finestra di inserimento.

Ricordiamo che il predetto DM 326 del 3 giugno 2015 prevedeva due finestre annuali e non una come invece dispone il DM 666/2019.

Cosa potrebbe succedere

In base a quanto detto sopra, un neo laureato in SFP può inviare domanda MAD e poi inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di istituto quando si aprirà la finestra di ottobre. In tal caso potrebbe accadere quanto segue:

1) l’interessato ottiene un supplenza annuale (31/08) o al termine delle attività didattiche (30/06) da MAD nella medesima provincia in cui si è successivamente inserito nelle GI (con la finestra di ottobre);

2) l’interessato ottiene una supplenza annuale (31/08) o al termine delle attività didattiche (al 30/06) da MAD in una provincia diversa rispetto a quella in cui si è  successivamente inserito nelle GI (con la finestra di ottobre);

3) l’interessato ottiene una supplenza breve da MAD nella medesima provincia in cui si è successivamente inserito nelle GI (con la finestra di ottobre);

4) l’interessato ottiene una supplenza breve da MAD in una provincia diversa rispetto a quella in cui si è successivamente inserito nelle GI (con la finestra di ottobre);

Nel caso i docenti suddetti vengano successivamente convocati per un incarico al 31/08 o al 30/06 dalle graduatorie di istituto, in cui si sono inseriti con la finestra di ottobre, dopo aver ottenuto la supplenza da MAD, può accadere quanto segue (ricordiamo che le supplenze stipulate da MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento -DM 131/07- ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8):

caso 1): avendo ottenuto un incarico sino al 30/06 0 al 31/08 nella medesima provincia da MAD, rifiutano e, essendo occupati, non sono soggetti a nessuna sanzione; in caso di abbandono del servizio (quindi della supplenza da MAD), non possono ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto per tutti gli insegnamenti di inserimento (sia per primaria che per infanzia). Pertanto non possono accettare la nuova supplenza dalla GI;

caso 2): avendo ottenuto un incarico sino al 30/06 0 al 31/08 da MAD in una provincia diversa da quella di inserimento nelle graduatorie di istituto, rifiutano e, essendo occupati, non sono soggetti a nessuna sanzione; in caso di abbandono del servizio (quindi della supplenza da MAD), non possono ottenere supplenze da graduatorie di istituto per tutti gli insegnamenti di inserimento (sia per primaria che per infanzia). Pertanto non potrebbero accettare la nuova supplenza dalla GI; evidenziamo che il regolamento si riferisce a supplenze nella medesima provincia per cui, nonostante la nota Miur sulle supplenze 2019/20 si richiami al regolamento, la risposta non è certa (a parere di chi scrive si tratterebbe comunque di abbandono del servizio, per cui la sanzione andrebbe applicata);

caso 3): avendo ottenuto una supplenza breve da MAD nella medesima provincia, si può lasciare, entro il 30 aprile, la predetta supplenza per accettare l’incarico al 30/06 o al 31/08 o al termine delle lezioni; se si rifiuta, non succede nulla essendo occupati al momento della convocazione.

caso 4): avendo ottenuto una supplenza breve in una provincia diversa da quella di inserimento nelle graduatorie di istituto, sebbene il regolamento si riferisca alla medesima provincia, si può lasciare, entro il 30 aprile, la predetta supplenza per accettare l’incarico al 30/06 o al 31/08 o al termine delle lezioni; se si rifiuta, non succede nulla essendo occupati al momento della convocazione.

Sarebbe comunque auspicabile, considerate le numerose supplenze assegnate da MAD, da alcuni anni a questa parte (sicuramente dal 2018/19), aggiornare il succitato regolamento sulle supplenze, risalente al 2007.

Punteggio

Il punteggio conseguito tramite MAD sarà fatto valere al momento dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi (se ciò avviene almeno 16 giorni dopo la supplenza) o all’atto dell’aggiornamento triennale delle graduatorie.

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