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Neo-immesso in ruolo : è su sede definitiva, niente mobilità obbligatoria

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L’immissione in ruolo è su sede definitiva. La scuola assegnata è la sede di titolarità e il docente non è obbligato a chiedere trasferimento

Una docente ci scrive:

“Sono una docente di scuola dell’infanzia neoimmessa in ruolo a settembre 2018. Il prossimo anno vorrei rimanere nella scuola dove sto svolgendo ora l’anno di prova. Se non presento nessun tipo di richiesta di mobilità rimango in automatico dove sono? O devo compilare il modello di mobilità con i dati della mia attuale scuola per avere l’assegnazione triennale della scuola di titolarità?”

Il docente immesso in ruolo, con titolarità in una scuola dove desidera rimanere, non deve partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico

Immissione in ruolo: è su sede definitiva

L’immissione in ruolo fino all’anno scolastico 2015/16 era su sede provvisoria e i docenti dovevano inoltrare domanda di trasferimento per ottenere una sede definitiva.

Dall’anno scolastico 2016/17 l’immissione in ruolo è su sede definitiva, che rappresenta per il docente la sede di titolarità

La nostra lettrice, immessa in ruolo nel corrente anno scolastico, è titolare nella scuola dove sta prestando servizio e dove sta svolgendo l’anno di prova.

Non è obbligata, quindi, a presentare domanda di mobilità per confermare la scuola in cui è titolare e ancor meno per avere il conferimento dell’incarico triennale in questa scuola.

Non esistono più gli incarichi triennali, che fino al corrente anno scolastico hanno interessato i docenti con titolarità su ambito.

Non esiste più neanche la titolarità su ambito, abolita a decorrere dal prossimo anno scolastico, nel quale tutti i docenti risulteranno titolari su scuola e i titolari su ambito acquisiranno in automatico la titolarità nella scuola di incarico.

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se desidera rimanere nella scuola di titolarità, non deve presentare alcuna domanda e non deve chiedere nessuna conferma della scuola.

Potrà modificare la scuola solo volontariamente, se desidera farlo, chiedendo trasferimento, oppure potrebbe essere obbligata a farlo solo se fosse dichiarata soprannumeraria in presenza di contrazione nell’organico della scuola

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