Neo immessi in ruolo che assistono genitore disabile. Dal’USR Puglia indicazioni per la domanda di mobilità

Di Lalla
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Lalla – L’USR Puglia fornisce dei chiarimenti sui criteri che saranno seguiti nella valutazione delle domande di mobilità del personale della scuola. Ci soffermiamo in particolare sulle indicazione relative alle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del Contratto, aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92, poichè sulla questione vi sono pareri discordanti provenienti sia dagli Ambiti Territoriali che dal mondo sindacale e sulla quale si richiede una univoca circolare di chiarimenti da parte del Ministero. Il punto più dibattuto è se i docenti immessi in ruolo con vincolo triennale o quinquennale alla provincia di nomina giuridica possano, entro il 30 marzo 2012, presentare domanda di trasferimento interprovinciale, e nel caso di risposta affermativa, se usufruiscono o meno della precedenza.

Lalla – L’USR Puglia fornisce dei chiarimenti sui criteri che saranno seguiti nella valutazione delle domande di mobilità del personale della scuola. Ci soffermiamo in particolare sulle indicazione relative alle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del Contratto, aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92, poichè sulla questione vi sono pareri discordanti provenienti sia dagli Ambiti Territoriali che dal mondo sindacale e sulla quale si richiede una univoca circolare di chiarimenti da parte del Ministero. Il punto più dibattuto è se i docenti immessi in ruolo con vincolo triennale o quinquennale alla provincia di nomina giuridica possano, entro il 30 marzo 2012, presentare domanda di trasferimento interprovinciale, e nel caso di risposta affermativa, se usufruiscono o meno della precedenza.

Neo immessi in ruolo: i nodi controversi del Contratto sulla mobilità

L’art.2 del Contratto Mobilità 2012 afferma:

"In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto."

L’art. 7 comma 1, punti I, III) e V) individua tali figure:

  • personale non vedente
  • personale emodializzato
  • personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • personale che assiste il coniuge o il figlio unico che assiste il genitore con disabilità

specificando però "I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale"

Le operazioni di mobilità annuale riguardano utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, regolate da un contratto generalmente stipulato nel mese di giugno e che limita i trasferimenti solo all’anno scolastico successivo, a determinate condizioni appositamente indicate.

__________

Estrapoliamo le parti che interessano la questione dal documento dell’USR Puglia, in particolare l’art. 8 sui trasferimenti interprovinciali

1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:

a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) – anche adottivi – che assistono figlio disabile in situazione di gravità

b) coniuge che assiste l’altro coniuge disabile in situazione di gravità;

c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (nei confronti di minore che non abbia chi eserciti la patria potestà o di interdetto – n.b.: solo tutore; da documentare con sentenza del Tribunale);

d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).

2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte

Su questo punto, l’Ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia atteso che, in caso contrario, potrebbero incontrarsi innumerevoli difficoltà nella verifica delle singole dichiarazioni e nella valutazione oggettiva della reale impossibilità delle prestazioni.

Al riguardo, tuttavia, è bene ricordare che costituiscono eccezione e, quindi, causa di impedimento all’assistenza del disabile, le seguenti condizioni:

a) Presenza di figli minorenni del disabile; b) figli disabili in situazione di gravità; c) soggetti in stato di detenzione; d) suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia; e) figlio (fratello/sorella del richiedente la precedenza) che assista l’altro genitore disabile.

3) Distanza tra il luogo di residenza dell’assistito e la residenza o il luogo di altro familiare.

Non vi sono vincoli relativamente a tale requisito, motivo per cui la residenza in altro comune – diverso dal comune dell’assistito – del fratello/sorella del soggetto richiedente, viene considerato impedimento all’attività di assistenza al disabile da parte degli stessi

4) Motivi di salute

L’Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7, punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all’assistenza al disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario
che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, oppure si documenti, con certificato rilasciato da un medico in servizio presso l’ASL, l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.

5) Convivenza e ragioni oggettive di impedimento all’assistenza docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI

Premesso che nell’ipotesi della convivenza, tra il figlio individuato come referente unico richiedente la precedenza e il genitore disabile, non occorre la dichiarazione di impedimento all’assistenza dei fratelli/sorelle, si precisa che il richiedente dovrà documentare tale condizione familiare con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Riguardo alla convivenza si richiama l’attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all’art. 7 del C.C.N.I., che si trascrive: ”Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884).”

Si chiarisce che nel caso della convivenza dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge all’assistenza – non impedito all’assistenza per motivi oggettivi. Le ragioni “esclusivamente” oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Per gli impedimenti derivanti da situazioni professionali dei familiari/attività svolte e da motivi di salute cfr. punti 2) e 4) precedenti.

6) Figlio referente unico/condizioni

Nell’ipotesi di figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge del disabile – primo soggetto obbligato per legge – di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (valgono le precisazioni appena fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui al punto 5);

b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.

c) essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 intervenga da parte della ASL dopo il 1° settembre 2011 sono valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data
e comunque entro il 30 marzo 2012 – tale situazione va, inequivocabilmente, evidenziata nell’autocertificazione (cfr. nota 9 art. 7 C.C.N.I.).

L’autodichiarazione del referente unico che ha richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero il congedo straordinario ex art. 42 D.L.vo 151/2001, e l’attività di assistenza con carattere di unicità dello stesso, così come le autodichiarazioni concernenti i predetti punti a) e b), da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, dovranno essere rese ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Al riguardo l’Ufficio IX si riserva di effettuare accertamenti a campione alla luce anche di quanto previsto dalla L. 183/2011.

7) Obbligo della Prima Preferenza per i richiedenti la precedenza ex L. 104/92

Si ricorda che la precedenza viene riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che venga espressa come 1^ PREFERENZA il predetto comune.

L’obbligo della preferenza relativa all’intero comune permane in ogni caso e cioè, sia se si intende richiedere il solo comune ove è domiciliato il soggetto disabile (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del
predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso) e sia quando vengano richiesti anche altri comuni. Pertanto, in mancanza dell’indicazione dell’intero comune ove risulti domiciliato il disabile
come prima preferenza, la domanda di trasferimento sarà considerata come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

8) Trasferimenti interprovinciali

Nei trasferimenti interprovinciali, sempre dei beneficiari del punto V dell’art. 7 del CCNI, è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, a coloro che esercitano la legale tutela e ai coniugi del disabile in
situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Invece, i figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Al riguardo, tuttavia, si deve tener conto di quanto previsto dall’art. 2, c. 2 del C.C.N.I., ossia: può partecipare alla mobilità il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V del contratto, nei confronti dei quali, pertanto, non vige il divieto di cui allo stesso art.2.

Si evidenzia, ai fini della presentazione delle domande di mobilità e di formazione delle graduatorie dei soprannumerari, che il periodo di servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia è valutabile per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ( ciò in deroga a quanto previsto dall’art.485 del DPR297/94- vedi nota di questo ufficio prot.4003/1 del 24.3.2009).

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CONSIDERAZIONI

L’USR Puglia chiarisce dunque che i figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto di partecipare alla mobilità secondo quanto indicato nell’art. 2

Resta da chiarire se anche gli altri USR si adegueranno a tale interpretazione e se essa corrisponde a ciò che il Ministero e i sindacati firmatari del Contratto intendevano dire. Ci auguriamo che in tempi brevi possano pervenire altri chiarimenti in merito alla problematica.

Vi segnaliamo la conversazione sul nostro forum Tutta la verità su mobilità e legge 104/92

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