Nei giorni di sospensione delle lezioni del 2012/13 i supplenti erano in ferie e non lo sapevano! Il 5 dicembre presìdi presso le Ragionerie di Stato

Di Lalla
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red – Potrebbe riassumersi così il contenuto della nota MEF del 4 settembre 2013 che le segreterie scolastiche sono obbligate a seguire per il calcolo della retribuzione delle ferie non godute per i supplenti con contratto fino al 30 giugno 2012. Protesta dei precari il 5 dicembre con presidi presso le Ragionerie di Stato.

red – Potrebbe riassumersi così il contenuto della nota MEF del 4 settembre 2013 che le segreterie scolastiche sono obbligate a seguire per il calcolo della retribuzione delle ferie non godute per i supplenti con contratto fino al 30 giugno 2012. Protesta dei precari il 5 dicembre con presidi presso le Ragionerie di Stato.

Le ferie non godute relative all’a.s.2012/13 saranno pagate?

Sì, ma con tanti distinguo che potrebbero anche arrivare a ridurre a zero la somma spettante. Vediamo perchè.

Le segreterie sono state obbligate dal Miur con nota del 13 novemnbre 2013 a seguire, per il calcolo, la nota MEF del 4 settembre 2013, in cui si afferma che in base alla spending review art. 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95 a decorrere dal 7 luglio 2012 e sino al 31 dicembre 2012 il personale scolastico era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni.

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Successivamente è intervenuta la Legge di Stabilità 2013 art- 1 comma 54 ove è disposto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell’anno.

Il comma 54 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Solo nella pare in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal DL 95/12 esplica i suoi effetti dal 1° settembre 2013. Quindi per il personale a tempo determinato l’efficacia del comma in questione non è differita al 1° settembre 2013.

E il personale che non ha fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni nell’a.s. 2012/013?

A nulla rileva ai fini della monetizzazione se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener conto unicamente della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l’obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.

Ne consegue che dal 1° gennaio 2013 sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Pertanto, la "mera astratta facoltà" di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni autorizza il MEF a detrarre quei giorni dal pagamento.

Le organizzazioni sindacali si stanno muovendo dal punto di vista legale, i precari scendono in piazza con presidi organizzati in varie città d’Italia per il 5 dicembre presso le Ragionerie di Stato (vedi Milano e Ravenna)

La nota del MEF del 4 settembre 2013

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