Negato il reinserimento in graduatoria dei docenti che non hanno presentato la domanda

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Lalla – Risposta della VII Commissione mrtedì 17 aprile 2012 all’interrogazione dell’On. Zazzera (IDV) sul reinserimento, nella graduatoria ad esaurimento, dei docenti che nei tempi stabiliti dai decreti ministeriali non hanno presentato la domanda di aggiornamento o conferma della riserva.

Lalla – Risposta della VII Commissione mrtedì 17 aprile 2012 all’interrogazione dell’On. Zazzera (IDV) sul reinserimento, nella graduatoria ad esaurimento, dei docenti che nei tempi stabiliti dai decreti ministeriali non hanno presentato la domanda di aggiornamento o conferma della riserva.

Il testo della risposta

L’Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla posizione dei docenti ai quali non è stato consentito il reinserimento nelle graduatorie per l’insegnamento e quali iniziative il Ministero ritenga di intraprendere in merito.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 1- bis , del decreto-legge n. 97 del 2004 (convertito dalla legge n. 143 del 2004) prevede che «dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione».

Successivamente è intervenuto il comma 605, lettera c) , dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che ha trasformato le predette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento per non incrementare ulteriormente il canale di reclutamento costituito dalle predette graduatorie e per assicurarne la relativa chiusura nel minor tempo possibile, in modo da poter poi procedere a un nuovo sistema di formazione e reclutamento.

La disposizione di cui al citato articolo 1, comma 1- bis , del decreto-legge n. 97 del 2004 era riferita alle graduatorie permanenti e non è applicabile a quelle ad esaurimento la cui principale caratteristica è di essere graduatorie chiuse all’ingresso di nuovi aspiranti. Il personale inserito in tali graduatorie è peraltro tenuto a produrre domanda di permanenza e a presentare eventuali nuovi titoli posseduti in occasione di ciascun aggiornamento, come previsto, da ultimo, dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 relativo all’aggiornamento per il triennio 2011/2014.

Tali graduatorie sono state eccezionalmente riaperte da due provvedimenti normativi medio tempore intervenuti (l’articolo 5- bis del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, e il comma 2- ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n, 14 del 2012) che hanno consentito l’inserimento di categorie di aspiranti, tassativamente individuate dalle norme stesse, i quali avevano conseguito il titolo abilitante successivamente alla costituzione delle graduatorie ad esaurimento.

Si tratta di disposizioni che introducono un’eccezione alla regola generale e trovano pertanto applicazione solo ai casi espressamente previsti; nessuna norma ha disposto il reinserimento in graduatoria dei docenti esclusi per non aver presentato apposita domanda e, conseguentemente, la soluzione nel senso auspicato dall’Onorevole interrogante non può ricercarsi in via amministrativa.

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