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Il Natale a scuola. Fedeli: come comportarsi con manifestazioni e simboli religiosi. Le indicazioni

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L’On. Vignali ha proposto alla Fedeli una interrogazione sulle iniziative ” volte a salvaguardare le manifestazioni che caratterizzano la ricorrenza del Natale in ambito scolastico”.

L’On. prende spunto dal recente caso dell’Istituto Ragusa Moleti di Palermo, ma la risposta del Ministro è generica.

Programmazione delle attività didattiche

“Secondo il vigente quadro normativo le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia riconosciuta a livello costituzionale – risponde la Fedli – programmano le attività didattiche e gli interventi educativi debitamente deliberati dagli organi collegiali competenti e inseriti all’interno delle progettualità dei docenti”

Attività per festività religiose

“Con particolare riguardo alle attività concernenti festività religiose – prosegue il Ministro – le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione sottolineano, già nella premessa, la necessità di un positivo e continuo incontro e confronto tra culture e religioni per riconoscere ed apprezzare le diverse identità e le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Ciò costituisce attuazione dei principi fissati nell’articolo 3 della nostra Costituzione che scrive della pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. In ottemperanza a questo principio costituzionale la scuola è, per eccellenza, il luogo di inclusione, di accoglienza e di uguaglianza. Discriminazione ed emarginazione non appartengono a questa istituzione.”

“Per quanto attiene alla specifica programmazione di manifestazioni legate alle festività natalizie – conclude il Ministro – si rappresenta che l’articolo 311 del testo unico in materia di istruzione stabilisce che: “La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi”. A tal fine “l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non deve aver luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti”.”

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