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Naspi per supplenti al 30 giugno 2019: cosa fare in caso di malattia o infortunio

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Cosa sapere sulla scadenza per la presentazione Naspi 2019 in caso di infortunio o malattia: termini e decorrenza della domanda

Buongiorno. Sono  una  docente precaria delle medie di secondo grado con contratto al 30 giugno. Ho subito un infortunio in itinere il 6 maggio ed l’Inail mi ha esteso la malattia,  per il momento, sino al 12 luglio con certificato non definitivo. Domanda: devo presentare la richiesta per la Naspi?
Grazie

Sappiamo che in via generale i supplenti con contratto in scadenza al 30 giugno, dal primo luglio 2019 potranno fare domanda per l’indennità di disoccupazione (Naspi). Dal giorno di presentazione della domanda, dipenderà anche quello di erogazione dell’indennità.

Scadenza domanda Naspi: che cosa accade in caso di infortunio?

Se, come nel caso della lettrice, la malattia o l’infortunio si sono verificati quando il rapporto di lavoro successivamente cessato era ancora in essere, il periodo di disoccupazione può essere oggetto di proroga. In altre parole la scadenza del termine decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato.

Se invece l’evento si verifica dopo la cessazione del contratto (ma prima che siano trascorsi i 68 giorni di tempo per la presentazione della domanda di NASpI) quest’ultimo viene prorogato per un periodo di tempo corrispondente alla durata residua della malattia o dell’infortunio.

Precisiamo in chiusura che, dalla data di presentazione della domanda di Naspi, dipendono anche i tempi di erogazione dell’indennità. Posto che quest’anno non dovrebbero, o almeno così si auspica, verificarsi i ritardi nei pagamenti del 2018, la decorrenza avviene secondo le seguenti modalità:

  • se la domanda è presentata entro 8 giorni, dall’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dal giorno successivo alla domanda, se questa viene inoltrata dopo 8 giorni dal licenziamento ma sempre entro i 68 giorni a disposizione;
  • dall’ottavo giorno dopo la fine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o la malattia professionale o preavviso, se si presenta la domanda entro 8 giorni, oppure dal giorno successivo alla domanda se questa viene fatta dopo l’ottavo giorno ma non oltre i 68 giorni del termine di legge;
  • dal trentottesimo giorno dopo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se si invia la domanda entro 38 giorni. Dal giorno seguente alla domanda, se si presenta oltre i 38 giorni dopo il licenziamento, ma non oltre i 98 giorni di legge.

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